Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 17 Marzo 2020
Categoria: Scuola e Istruzione

Il personale Ata e l'emergenza Coronavirus: i chiarimenti del Miur

 Con nota n. 323 del 10 marzo 2020, il Miur ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'attività del personale ATA che non può essere sospesa del tutto stante la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica, nonostante le attività didattiche in presenza siano state oggetto di sospensione.

Ma come si concilia questa necessità con l'obiettivo di limitare lo spostamento delle persone per evitare la diffusione dell'epidemia Covid-19?

Innanzitutto consentire il lavoro agile:

Tale modalità di lavoro garantisce il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, evitando lo spostamento del personale. In alcuni casi, la modalità di lavoro in questione non è possibile. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni degli assistenti tecnici, addetti alla manutenzione dei laboratori di loro pertinenza. La presenza di detto personale a scuola diventa indispensabile soprattutto per preservare materiali deperibili e per supportare l'amministrazione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza.

 Altri servizi che non è possibile svolgere in modalità "lavoro agile" sono:

La continuità di questi servizi va salvaguardata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 o dai provvedimenti datoriali, ma va, sempre, bilanciata con la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Per tale motivo, tali prestazioni saranno rese: 

Proprio al fine di contenere gli spostamenti, il Dirigente scolastico valuterà se il personale in questione ha periodi di ferie non godute. In tali casi, nel rispetto del vigente CCNL, la mancata prestazione lavorativa potrà essere sopperita attraverso la fruizione delle predette ferie entro il mese di aprile.

In mancanza , ove ciò non sia possibile o ove non sia possibile attuare il lavoro agile, se il lavoratore mancherà di svolgere la prestazione, a tale ipotesi  potrà trovare applicazione l'art. 1256, comma 2, c.c., secondo cui «sl'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento».

Questo sta a indicare che il prestatore, in tale contesto di emergenza sanitaria, non sarà responsabile nel caso di mancata prestazione lavorativa e quindi non dovrà subire le conseguenze del mancato adempimento. 

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