Importante nell'ambito degli illeciti e nelle attribuzioni delle rispettive responsabilità è il momento della valutazione del nesso eziologico tanto in sede civile quanto in sede penale. La Suprema Corte con sentenza n. 15859/19 statuisce che nel caso in cui a seguito di una sentenza penale vi sia un rinvio al giudice di appello in sede civile, questi dovrà svolgere il proprio giudizio sulla base delle disposizioni processualcivilistiche. Il fatto originava da un procedimento penale ove un medico, imputato di omicidio colposo, era stato assolto per insussistenza del fatto. Presentava appello la parte civile che si vedeva riconosciuta un risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, ma solo ai fini della responsabilità civile. La sentenza d'appello veniva tuttavia cassata e rinviata al giudice di secondo grado competente il quale disconosceva stavolta la responsabilità civile del medico
La parte civile presentava dunque ricorso per cassazione lamentando anzitutto il fatto che il giudice di seconda istanza non avesse svolto dunque un nuovo accertamento sul fatto e avesse ritenuto non applicabile il metodo probabilistico per la valutazione del nesso causale. Lamentava inoltre che non era stato effettuato un accertamento incidentale sulla responsabilità del medico dal momento in cui l'assoluzione in sede penale era avvenuta in formula dubitativa. Veniva inoltre censurato il difetto di motivazione circa l'inutilizzabilità della CTU. Ulteriori motivi di ricorso erano poi il mancato utilizzo della statistica e che con la sua pronuncia la Corte d'Appello avesse determinato una riviviscenza della sentenza di primo grado. La Corte, in accoglimento del ricorso, effettua anzitutto un excursus giurisprudenziale evidenziando come in una prima battuta il rinvio da una sezione penale della Corte stessa ad un giudice civile comportasse che questo si attenesse alle regole processualpenalistiche per l'accertamento del nesso di causalità e che dunque non fosse possibile ricorrere alla mera probabilità.
Ricorda poi che il recente consolidamento giurisprudenziale sul punto è di avviso opposto. Ciò si spiega nei mutati rapporti fra il processo civile e quello penale alla luce del sistema accusatorio di cui il nuovo codice di procedura penale: processo penale e processo civile hanno pari dignità nella funzione giudiziale e vengono ridotti gli effetti della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile. Su tale scia dunque con l'art. 622 c.p.p. il "rinvio" al giudice civile deve essere inteso nel senso di un rimando sia alle regole procedurali sia alle regole probatorie proprie della sede civile non essendo concepibile che la sentenza della Sezione penale stabilisca dei principi di diritto per il giudizio civile. La ratio dunque dell'art. 622 c.p.p. è quella di riportare l'azione civile dal processo penale alla sua sede naturale di modo che la "prosecuzione" del processo si atteggi in realtà come giudizio autonomo. Da ciò ne discende che nel processo civile non trovano applicazione gli istituti della rinnovazione probatoria e dell'inutilizzabilità del processo penale e che la ricostruzione del nesso causale possa avvenire in termini di probabilità.