Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 06 Ottobre 2021
Categoria: Il caso del giorno 2021

Il green pass rientra tra le misure concordate a livello europeo non lesive della privacy

Il green pass rientra tra le misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, che i) non violano le prescrizioni stabilite dal Garante per la riservatezza dei dati personali, ii) hanno decorrenza temporale, iii) mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli. Ne consegue che detta certificazione, ove non sussistano concrete ed effettive lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria, è da considerarsi legittima

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato con ordinanza n. 9130 del 17 settembre 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Gli appellanti hanno impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, contenente le disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, relative al sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell'infezione SARS-CoV-2, mediante l'impiego della certificazione verde COVID-19 (cd. "Green pass"), chiedendone l'integrale sospensione dell'efficacia. In buona sostanza, ad avviso degli appellanti, detta certificazione;

In primo grado, la loro istanza cautelare è stata rigettata.

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS.

Innanzitutto, i Giudici amministrativi fanno rilevare che la decisione di rigetto del Tar, in sede cautelare, appare corretta. Infatti, a parere del Consiglio di Stato, nel caso di specie, non sussistono i requisiti del periculum in mora, di gravità ed irreparabilità, atteso che:

Se si accogliesse la domanda cautelare degli appellanti, sul piano valutativo, la comparazione tra il danno lamentato dalla parte richiedente e l'interesse che l'Amministrazione ha inteso perseguire mediante il provvedimento impugnato condurrebbe al depotenziamento degli strumenti (quali, appunto, quello incentrato sull'utilizzo del cd. green pass). 

Tale situazione, [...] nell'attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, [...] porterebbe a un vuoto regolativo forierio di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini, la grande maggioranza dei quali, peraltro, ha aderito alla proposta vaccinale e ha comunque ottenuto la certificazione verde.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar tanto più che:

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