Riferimenti normativi: Art.908 cod.civ. - art.674 cod.pen.
Focus: Stendere i panni fuori dal balcone o dalla finestra di casa è un'azione materiale naturale e necessaria ma è vietato far gocciolare i panni stesi in condomìnio? Il gocciolamento è un fatto che può incrinare i rapporti di buon vicinato e cedere il passo a comportamenti che rendono la convivenza insopportabile oltre che ledere il decoro urbanistico.
Principi generali: Se né regolamenti comunali né regolamenti condominiali contengono il divieto di stendere panni fuori dal balcone o dalla finestra, rientra nel diritto di proprietà dei condòmini la facoltà di usare il balcone o la finestra per sciorinare i panni, anche se il gocciolamento dei panni potrebbe arrecare un fastidio al condòmino del piano sottostante.Tale comportamento, quindi, potrebbe essere lesivo dei diritti altrui per cui per potersi difendere da tale condotta, pur in assenza di una normativa generale in materia di stillicidio, possono essere richiamate alcune norme del nostro ordinamento per tutelare i diritti lesi da chi subisce l'altrui condotta di stillicidio, quali l'art.908 cod.civ. e l'art.674 cod.pen. L'art.908 cod.civ. disciplina lo scarico delle acque piovane e stabilisce che "il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino". Divieto che, secondo la giurisprudenza, non riguarda solamente i tetti ma in generale tutte le costruzioni (Trib. Messina 1.12.2006).
Nei casi estremi, stendere volontariamente i panni senza averli adeguatamente strizzati, al solo scopo di arrecare molestie al vicino, può configurare addirittura il reato previsto dall' art.674 cod.pen. che "punisce chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro". Anche se non esiste un diritto riconosciuto dal codice civile a stendere la biancheria bagnata dai propri balconi, le precisazioni per poter definire legittimo lo stillicidio sono giunte dai giudici della Corte Suprema la quale, con la sentenza n.7576/2007, ha evidenziato che << lo stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall'esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorìnio di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell'immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale >>.
Tra gli atti scritti idonei a riconoscere e disciplinare il diritto di stendere i panni e di conseguenza lo stillicidio rientrano il regolamento di condomìnio assembleare, adottato a maggioranza, o l'atto di acquisto della proprietà, contenente la specifica clausola di servitù, oppure può trattarsi di una pratica prolungata ed incontestata nel tempo acquisita per usucapione. Il regolamento condominiale, in particolare, non può, dunque, vietare che siano stesi i panni negli spazi condominiali ma può richiedere che siano strizzati bene per evitare lo sgocciolamento su parti comuni (Cass.n.14547/2012).
Se non sussiste un titolo costitutivo che legittima lo stillicidio il vicino sulla cui proprietà gocciolano i panni può opporsi a tale comportamento diffidando il responsabile dal proseguire nel proprio comportamento e ricorrendo all'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in quanto materia relativa al diritto di proprietà, per far dichiarare, ai sensi dell'art.949 cod.civ., l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio, ed ottenere l'eventuale risarcimento del danno.Negli edifici che si affacciano sulla pubblica via può derivare un ulteriore divieto allo sciorinamento dei panni, per ragioni di decoro urbano, oltre che dal regolamento condominiale anche dai regolamenti di polizia locale del Comune in cui è ubicato l'immobile che vietano o limitano tali pratiche a determinati orari della giornata. In tal caso ci si potrà rivolgere direttamente alla polizia municipale per pretendere il rispetto del regolamento.