Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 53153 del 15 dicembre 2016
hanno affermato il principio che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che riconosce la concessione della provvisionale alla parte civile non appellante che per la prima volta ne aveva fatto richiesta nella fase di appello.
La pronuncia prende le mosse dall´ ordinanza n. 29398 del 2016 emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte, con la quale era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: se violi il divieto della reformatio in peius la sentenza di secondo grado che accolga la domanda di provvisionale proposta per la prima volta in grado di appello dalla parte civile non impugnante.
L´imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva riformato la sentenza emessa dal Gip nel giudizio abbreviato che lo vendeva accusato dei reati p. e p. dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p. Il Giudice di appello aveva rideterminato la pena principale e concesso una provvisionale alla parte civile di euro 30.000.
Il ricorrentecon il terzo motivo del ricorso adduceva la violazione dell´art. 597 c.p.p. in relazione alla violazione del divieto del principio di reformatio in peius, in quanto la provvisionale era stata concessa sebbene la parte civile non avesse appellato la sentenza e sebbene l´avesse richiesto per la prima volta in fase di appello. Ad avviso della difesa del ricorrente la Corte territoriale avrebbe violato altresì le regole basilari del processo civile.
I Giudici delle Sezioni Unite hanno innanzitutto affermato che nessun contrasto è riscontrabile nell´ambito della recente giurisprudenza di legittimità. Infatti si è affermato che l´omesso esame da parte del giudice di appello della richiesta di concessione della provvisionale avanzata per la prima volta in sede di appello, integra il vizio di motivazione (Sez.III n. 35570 del 9.03.2016; Sez. I n. 17240 del 2.02.2011). In altra pronuncia della Corte ( Sez. III n. 42684 del 7.5.2015) si è affermato che non si tratta di domanda nuova ma di una specificazione della domanda principale di condanna generica e che inoltre il divieto della reformatio in peius non si estende alle statuizioni civili.
Il contrasto invece si era registrato in seno alla Corte con riferimento alla questione relativa alla concedibilità , in assenza di apposita richiesta, della provvisionale alla parte civile ad opera del giudice di primo grado e di quello del secondo grado e in relazione alla possibilità del giudice di secondo grado di modificare nel quantum la provvisionale riconosciuta dal giudice di primo grado.
Un primo indirizzo si è espresso negativamente sul primo punto sostenendo che senza esplicita richiesta, il giudice che la dovesse concedere certamente finirebbe per pronunciarsi ultra petita (/Sez. V n. 36062 del 19.06.2007; Sez. VI n. 8480 del 21.06.2000).
Con riferimento alla seconda questione un primo indirizzo ha negato la possibilità al giudice di appello di aumentare il quantum della provvisionale concessa dal giudice di primo grado, senza una specifica impugnazione del PM o della parte civile.( Sez. II n. 42822 del 17.09.2015; Sez. I n. 50709 del 30.10.2014)
Diverso è il caso in cui la richiesta di condanna aduna provvisionale sia stata rigettata dal giudice di primo grado o sulla stessa non si è provveduto. In questa ipotesi il giudice di secondo grado non può pronunciarsi sul punto in mancanza di appello proposto dalla parte civile.
Inoltre, in base alla interpretazione letterale dell´art. 539 c. 2 c.p.p. non è consentita al giudice ex officio di provvedere alla concessione della provvisionale, infatti è assolutamente necessaria la specifica richiesta della parte civile.
La Corte inoltre con la pronuncia che si commenta, si è soffermata in maniera dettagliata ad esaminare tutti i profili civilistici della questione concludendo che la eventuale pronuncia del giudice di appello sia in ordine alla concedibilità della provvisionale che in ordine alla modifica nel quantum di quella già concessa in primo grado, non costituiscono la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all´art. 112 c.p.c.
I giudici delle Sezioni Unite poi si sono soffermati sul valore del principio dell´immanenza della costituzione di parte civile affermando che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette automaticamente sulla decisione relativa alla responsabilità civile e quindi sugli effetti risarcitori.
Infine hanno affrontato gli aspetti relativi al contenuto del principio devolutivo ex art, 597 comma 1 c.p.p. e del divieto di reformatio in peius ex art. 597 comma 3 c.p.p. stabilendo che se è stata pronunciata una condanna generica dell´imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, la stessa può, anche in sede di appello, richiedere una provvisionale e quindi il giudice di secondo grado che si determina ad accogliere tale richiesta non ha opera in violazione del principio devolutivo, non rivestendo tale richiesta i caratteri di una "domanda nuova".
Dall´analisi storica, codicistica e giurisprudenziale, i giudici delle Sezioni Unite sono così arrivati alla conclusione in base alla quale il divieto della reformatio in peius costituisce un limite esterno imposto al potere cognitivo del giudice di appello che riguarda solo le statuizioni penali della sentenza. Conseguentemente tale divieto non può operare sulle statuizioni civili della sentenza, pertanto esso non potrà avere alcun effetto sulla pronuncia del giudice di appello che concede la provvisionale o che decida di aumentarne il quantum.
Per tali ragioni La Corte a Sezioni Unite ha ritenuto che" Non viola il principio devolutivo di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile"
Si allega sentenza della Corte
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