Riferimenti normativi: Art. 86 D.P.R. n. 602/1973
Focus: Senza la preventiva notifica della cartella di pagamento il fermo amministrativo è legittimo? La Cassazione si è pronunciata con l'Ordinanza n. 31708/2023.
Principi generali: Il fermo amministrativo è una procedura cautelare, che può essere attivata da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dagli altri Enti autorizzati, con la quale, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973, si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore a garanzia del credito degli enti impositori, tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Per procedere al fermo amministrativo l'Esattore deve provvedere alla regolare notifica della cartella di pagamento. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, alla richiesta di rateizzo o alla proposizione del ricorso, deve essere notificato il preavviso di fermo per consentire di regolarizzare i propri debiti entro un termine prestabilito di 30 giorni. Il fermo è illegittimo in assenza di tali adempimenti preliminari e in caso di irregolarità delle notifiche e può essere proposto ricorso al fine di chiederne l'annullamento e l'eventuale risarcimento del danno. A tal fine è sempre onere dell'Agente di Riscossione provare la regolare notifica.
Il caso: Nella fattispecie sottoposta all'esame dalla Corte di Cassazione il contribuente aveva proposto ricorso in Commissione tributaria provinciale avverso il fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di 11 cartelle esattoriali riferite a vari tributi (diritti camerali, tassa automobilistica, Tarsu/Tia). Il ricorrente aveva eccepitola mancata notifica di alcune cartelle di pagamento, sottese al preavviso di femo impugnato, cartelle per le quali lo stesso aveva sporto querela di falso relativa alle sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno. La Commissione aveva rigettato il ricorso. La sentenza era stata impugnata dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale alla quale è stata chiesta la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in quanto era pendente il giudizio di querela di falso. Ma la suddetta Commissione aveva rigettato l'appello affermando che erano irrilevanti le questioni sollevate dal contribuente in quanto l'effettiva e completa conoscenza delle cartelle da parte dello stesso era desumibile dal fatto che egli aveva denunciato con il ricorso introduttivo specifici vizi della cartella, per cui la nullità della notificazione dell'atto impositivo, ex art.156, comma 2, c.p.c., era stata sanata per aver raggiunto lo scopo di metterne a conoscenza il destinatario che aveva impugnato l'atto.
Pertanto, il contribuente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione per quattro motivi. In particolare, con il primo motivo ha eccepito che la Commissione tributaria regionale nonostante il giudizio pendente per querela di falso non aveva sospeso il giudizio di merito. Tale motivo è stato riconosciuto fondato dalla Suprema Corte che ha ritenuto errata l'affermazione contenuta nella sentenza per duplici ragioni. Come osservato al riguardo dai giudici di legittimità non è stato impugnato l'atto invalidamente notificato (la cartella esattoriale) ma un atto diverso. Infatti, è stato impugnato il preavviso di fermo il cui presupposto è solo la definitività del primo atto, cioè della cartella di pagamento non impugnata (Cass.civ.,sez.5,sentenza n.1238 del 22/01/2014). È stato evidenziato, peraltro, che l'analiticità dei motivi di ricorso può derivare dalla conoscenza non delle cartelle di pagamento ma del successivo preavviso di fermo amministrativo che deve contenere il dettaglio del debito tributario. Pertanto, con riferimento alle cartelle di pagamento oggetto di querela di falso ricorrevano i presupposti affinchè il giudice di appello disponesse la sospensione del giudizio principale in attesa della definizione di quello incidentale. In considerazione di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha accolto la sentenza impugnata, con riferimento a tale motivo, ed ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado in differente composizione.