Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 07 Marzo 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Il divieto di fumo di sigarette negli spazi chiusi in condomìnio può essere esteso anche alle abitazioni private?

Riferimenti normativi: Art.51 L.n.3/2003 - D.Lgs.n.6/2016 - Art.32 Cost.

Focus: La legge n.3/2003 ha disposto il divieto di fumo di tabacco nei locali chiusi. Tale divieto può trovare applicazione nel caso in cui il fumo di sigaretta provenga dall'appartamento del vicino e arrechi danni alla salute?

Principi generali: Il fumo di sigarette è uno dei fattori di inquinamento dell'aria degli spazi chiusi e per questo la L. n. 3/2003, nota come Legge Sirchia, ha disposto il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. In particolare, a tutela del diritto alla salute dei non fumatori, l'art. 51 della citata legge prevede che gli esercizi e i luoghi di lavoro già menzionati devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Poiché il legislatore non ha espressamente previsto se tale divieto si estende anche alle realtà condominiali, l'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) ha sottoposto il quesito al Ministero della Salute il quale ha chiarito, con nota n.1505 del 24 gennaio 2005, che il divieto si estende anche in ambito condominiale allo scopo di garantire la tutela della salute dal fumo passivo. Il divieto di fumo, in buona sostanza, deve ritenersi applicabile alle aree condominiali che, pur essendo in comunione ed utilizzabili da ciascuno liberamente, sono equiparabili ai locali chiusi, come ad esempio l'androne, le scale, gli ascensori, i pianerottoli, in quanto spazi frequentati non solo dagli altri condòmini ma anche da altre persone, come ad es. il portiere, il postino, gli addetti alla manutenzione, alle quali deve essere estesa e garantita la tutela prevista dalla legge antifumo. 

E', quindi, compito dell'amministratore di condomìnio predisporre ed apporre la necessaria segnaletica in un luogo immediatamente visibile (art.22 dell'Accordo Stato - Regioni del 16 dicembre 2004) e vigilare sull'osservanza del divieto. Il regolamento di condominio può autorizzare lo stesso amministratore a comminare multe nei confronti di chi viola questo precetto. Se tale disposizione non è prevista, l'amministratore può promuovere l'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili. La stessa azione giudiziaria civile può essere intrapresa anche dal singolo condòmino. Altresì, in caso di inosservanza degli obblighi a suo carico l'amministratore può essere ritenuto personalmente responsabile e sanzionato. Oltre alle aree comuni, però, il condomìnio è costituito da tante proprietà private tra loro confinanti e nell'ambito di ogni appartamento non è previsto dalla legge alcun divieto di fumo. Infatti, chiunque ha il diritto di godere pienamente della proprietà privata, ai sensi dell'art.832 c.c., purché entro i limiti imposti dall'ordinamento giuridico, quindi, senza confliggere con il diritto del vicino alla salute, ex art.32 Cost., e col divieto di immissioni intollerabili di fumo, odori, rumori, ex art.844 c.c. nella sua proprietà. Per evitare il superamento di tali limiti il regolamento condominiale contrattuale può contenere una specifica clausola che vieti in assoluto il fumo dal balcone o dalle finestre. I limiti di tollerabilità delle immissioni di fumo possono, però, essere superati quando il fumo di sigaretta che si propaga da un appartamento a quello confinante renda l'aria irrespirabile all'interno di quest'ultimo, esponendo chi non ha mai fumato alle stesse conseguenze di un fumatore abituale con patologie a carico dell'apparato respiratorio. In tal caso i vicini molestati dal fumo passivo come potranno tutelarsi?

La via più breve, innanzitutto, è di cercare un accordo stragiudiziale con il vicino di casa fumatore abituale. In secondo luogo, se non è possibile raggiungere l'accordo e si ritiene che le immissioni di fumo siano intollerabili, si potrà ricorrere dinanzi al giudice per ottenere il divieto per il condòmino molesto di fumare in balcone o terrazza o per imporgli di adottare misure idonee ad evitare che il fumo invada il proprio appartamento. Il ricorso all'autorità giudiziaria, però, non implica con certezza l'accoglimento delle proprie richieste in quanto il giudice, nell'effettuare la propria valutazione, sulla base del disposto dell'art. 844 c.c., dovrà tenere conto della "condizione dei luoghi", per cui se il condomìnio si trova in una zona particolarmente inquinata, il fatto che un condòmino fumi una sigaretta potrebbe essere considerato del tutto irrilevante considerato che il fumo maleodorante arriverebbe nell'appartamento vicino in ogni caso e che proprio l'aria malsana potrebbe rendere impercettibile l'odore proveniente dal fumo di sigaretta. Il danneggiato, infine, può chiedere in giudizio il risarcimento del danno arrecato alla propria salute. A tal proposito si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.7875 del 31 marzo 2009, con la quale ha riconosciuto il risarcimento dei danni esistenziali agli abitanti di un appartamento condotto in locazione sopra un bar. Danni determinati da immissioni moleste di fumo di sigarette provenienti da gruppi di persone del bar sottostante, a causa delle quali agli abitanti dell'appartamento era impedito aprire le finestre, anche in piena estate, della propria abitazione per i fumi maleodoranti.

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