Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 02 Febbraio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Il divieto di divulgare notizie riguardanti il collega: ratio ed eccezioni

Gli apprezzamenti denigratori sull'attività del collega e la ratio del loro divieto

La qualità di avvocato non deve giustificare un comportamento scorretto, anzi spesso la scorrettezza costituisce un aggravante. E ciò in considerazione del fatto che il professionista deve sempre agire nell'osservanza dei doveri di probità, decoro e dignità nella vita privata e a maggior ragione quando è in veste di avvocato. Infatti, la condotta del professionista deve essere tale da non compromettere la reputazione personale o l'immagine dell'avvocatura. «L'avvocato, invero, deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione [1] (Cass., S.U., n. 4994/1998) e in ambito privato. Tale comportamento deve essere tenuto anche nei confronti dei colleghi.

Da quanto sin qui premesso, discende la ratio del divieto:

La violazione di tale divieto costituisce un illecito rilevante dal punto di vista disciplinare, sanzionabile con l'avvertimento.

Il divieto di divulgare le notizie riguardanti il collega nella prassi

È stato ritenuto che: 

Note

[1] Art. 63 Codice deontologico forense:

«L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. 2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione. 3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento».

[2] Art. 42 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega. 2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto. 3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento». 

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