Di Alessandra Garozzo su Domenica, 28 Luglio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Il diritto al mantenimento della giovane figlia avvocato

Il tema del diritto al mantenimento della prole tocca questa volta i figli liberi professionisti: con ordinanza n. 19135/19 la Suprema Corte statuisce il diritto di una giovane avvocatessa al mantenimento ad opera del padre laddove sia accertato che i guadagni della medesima non le consentano di integrare l'indipendenza economica; il padre però avrà la possibilità di ottenere la revoca dell'assegno qualora la figlia diventi poi economicamente autosufficiente. Nel caso "de quo" a seguito di una separazione tra coniugi era stato posto a carico del padre un assegno di mantenimento per la moglie ed un altro per la figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente. La Corte d'Appello aveva poi ridotto l'assegno di mantenimento verso la madre e la pronuncia veniva impugnata dal padre mediante ricorso per cassazione. La prima doglianza riguardava il fatto che il giudice di merito non avesse valutato altri elementi quali il comportamento dell'ex coniuge: la Corte rigettava detto motivo evidenziando come sul punto vi fosse invece stata un'esaustiva motivazione del giudice di appello.  

 Con secondo motivo il ricorrente lamentava di non essere stato messo nelle condizioni di provare le cause che avrebbero legittimato la sua richiesta dell'addebito della separazione alla moglie: il motivo veniva dichiarato inammissibile per il fatto che il marito non avesse ben espletato il suo onere probatorio sul punto. Il terzo motivo era anche inammissibile perché la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento alla moglie, basata sulla nuova situazione reddituale del ricorrente, atteneva essenzialmente al merito della questione. Anche al quinto motivo toccava la sorte della inammissibilità in quanto la doglianza sull'inammissibilità delle richieste probatorie nei giudizi di merito veniva censurato col mancato espletamento del relativo onere da parte del ricorrente.  

Per quello che principalmente interessa la pronuncia in questione va dunque analizzato il quarto motivo con il quale il padre lamentava che fosse disposto il mantenimento a favore della figlia che già esercitava la professione di avvocato. Secondo la Corte il motivo era infondato per il fatto che occorreva valutare diversi elementi fattuali quali l'età, il raggiungimento di un certo livello di professionalità, l'impegno rivolto alla ricerca di un'occupazione e in generale il comportamento della figlia: secondo giurisprudenza costante infatti il venir meno dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne va agganciato all'accertamento dei suddetti elementi. L'obbligo al mantenimento si giustificava in un'ottica educativa e formativa dei figli: risultava dunque che la figlia, completato il processo formativo, aveva intrapreso la libera professione ma non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica non avendo la stessa introiti sufficienti. Tale obbligo comunque non è senza limiti di tempo perché, si ritorna a dire, cessa al raggiungimento dell'effettiva autosufficienza economica.