Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza n. 12539/2016 della Sesta Sezione Penale, che ha offerto una interpretazione fortemente innovativa rispetto al tradizionale convincimento della necessità di un materiale allontanamento del consigliere in situazione di conflitto dall´aula consiliare.
Questi i fatti. Un consigliere comunale era stato condannato per il reato di abuso di ufficio ex art. 323 CP, in quanto nel corso di una seduta del Consiglio, nel cui corso era stato trattato un punto sulla cui materia lo stesso si trovava in posizione di conflitto di interessi, pur non partecipando alla discussione né alla votazione, non si era allontanato dall’aula.
Il condannato proponeva ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello sostenendo che il TUEL prevedeva solo l’obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione del punto e alla relativa votazione. Infatti, sosteneva il ricorrente che con l’art 78 del D.lgs n. 267 del 2000, il legislatore, nell’aver abrogato la precedente disposizione dell’art 279 del Testo Unico del 1934, aveva provveduto ad eliminare l´obbligo dell’allontanamento dell’aula in precedenza previsto.
Secondo la valutazione operata dai giudici del Supremo Collegio, il ricorso era meritevole di accoglimento in quanto effettivamente la norma del Testo Unico degli Enti Locali non prevede un obbligo a carico dei consiglieri di allontanamento dalla aula, ma semplicemente di astensione dalla discussione e dalla votazione.
Vero è che nel caso concreto il consigliere, non allontanandosi dall’aula aveva contribuito in maniera determinante a mantenere il numero legale della seduta, ma tale circostanza, diversamente da quanto sostenuta nella sentenza di condanna dalla Corte territoriale, è stata ritenuta irrilevante dalla Cassazione.
Per tali ragioni, l’annullamento della sentenza impugnata.
Questi i fatti. Un consigliere comunale era stato condannato per il reato di abuso di ufficio ex art. 323 CP, in quanto nel corso di una seduta del Consiglio, nel cui corso era stato trattato un punto sulla cui materia lo stesso si trovava in posizione di conflitto di interessi, pur non partecipando alla discussione né alla votazione, non si era allontanato dall’aula.
Il condannato proponeva ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello sostenendo che il TUEL prevedeva solo l’obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione del punto e alla relativa votazione. Infatti, sosteneva il ricorrente che con l’art 78 del D.lgs n. 267 del 2000, il legislatore, nell’aver abrogato la precedente disposizione dell’art 279 del Testo Unico del 1934, aveva provveduto ad eliminare l´obbligo dell’allontanamento dell’aula in precedenza previsto.
Secondo la valutazione operata dai giudici del Supremo Collegio, il ricorso era meritevole di accoglimento in quanto effettivamente la norma del Testo Unico degli Enti Locali non prevede un obbligo a carico dei consiglieri di allontanamento dalla aula, ma semplicemente di astensione dalla discussione e dalla votazione.
Vero è che nel caso concreto il consigliere, non allontanandosi dall’aula aveva contribuito in maniera determinante a mantenere il numero legale della seduta, ma tale circostanza, diversamente da quanto sostenuta nella sentenza di condanna dalla Corte territoriale, è stata ritenuta irrilevante dalla Cassazione.
Per tali ragioni, l’annullamento della sentenza impugnata.
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