Di Irene Coppolino su Mercoledì, 25 Gennaio 2023
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Il consenso del minore nell'età digitale

L'essere on line ormai è parte integrante nella quotidianità di tutti noi e in particolare della vita dei ragazzi.  L'accesso ad internet unitamente al quadro sociale dove orbita il minore rimane la caratteristica che va ad incidere sui rischi e sui benefici che coinvolgono il minore.

Vi è da dire che maggiore è il tempo di navigazione in internet, maggiore sarà il rischio, ma maggiore sarà anche la possibilità di poter far fronte a situazioni di pericolo con l'acquisizione di competenze digitali. 

In merito all'età del consenso digitale, la questione è sorta con l'introduzione del cd.GDPR, approvato a livello di Comunità Europea, che all'art. 8, paragrafo 1, stabilisce che il consenso dell'interessato, nella fattispecie il minore, è validamente prestato qualora abbia compiuto i 16 anni e, conseguentemente, se il minore non ha compiuto l'età minima per il consenso, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, salva la possibilità degli Stati membri di derogare il limite fino a 13 anni.

Nell'attuare il GDPR, il legislatore italiano ha, contemporanamente stabilito all'art. 2-quinquies del D.lgs. n. 101/2018 che il limite di età per il consenso valido non potrà essere inferiore ai 14 anni.

Bisogna chiedersi, ora, se la soglia minima dei 14 anni è garanzia di tutela per i minori oppure occorre un' ulteriore analisi sulle vicende e riguardo le dinamiche del web, così da valutare un abbassamento a 13 anni e coinvolgere nella tutela anche le società che operano nel web; la conseguenza che ogni Stato può stabilire una soglia di età diversa, ha comportato che l'operatore del servizio, al quale il minore deve fornire il consenso, dovrà tenere conto delle possibili diversità di norme presenti nei vari Stati.

All'interno del GDPR si ha un' ulteriore distinzione tra il consenso prestato in materia di contratti ovvero di protezione dei dati personali, con la conseguenza che i requisiti per la validità del consenso all'uso dei dati relativi a minori rientrano in un quadro giuridico da considerarsi distinto dal diritto contrattuale nazionale.

L'art. 8 del GDPR si applica solo ai servizi oggetto di offerta diretta e il cui legittimo trattamento sia basato sul consenso informato dell'interessato e non riguarda qualunque trattamento online di dati che si riferiscano ai minori, né qualunque servizio della società dell'informazione al quale i minori possano accedere. E' stata prevista una maggiore tutela per i minori in quanto sono particolarmente vulnerabili nell'ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità comportamentale.

L'inconsapevolezza dei minori relativamente ai rischi, nonché dei diritti riguardo il trattamento dei dati personali quale la maggiore tutela per i minori, è ampiamente espresso nel Considerando 38 del GDPR dove viene espressa proprio un'ampia tutela.Per la definizione di "servizio della società dell'informazione" l'art. 4, par. 25 GDPR rinvia all'art. 1, par. 1 lett. b) della direttiva 2015/1535 e lo descrive come qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

 Il diritto alla trasparenza sul trattamento dei dati è l'ulteriore garanzia per il minore che il titolare del trattamento è tenuto a garantire anche per gli adulti. Vi è da dire che i minori, come qualsiasi altro interessato non perdono i loro diritti alla trasparenza semplicemente per il fatto che il consenso è stato fornito/autorizzato dal titolare della potestà genitoriale. Il rispetto della trasparenza avverrà attraverso l'adozione di un codice di condotta da parte della società di servizi, previsto dall' art. 40 GDPR un'ipotesi di modifica alla legge nazionale che riduca la soglia anagrafica del consenso digitale a 13 anni sembra essere perfettamente in linea con gli stessi obiettivi dell'UE, con i suoi principi e con i diritti e libertà fondamentali da essa riconosciuti agli individui di ogni età, considerati, altresì, i profili psico-sociali della questione, assieme a quelli relativi alla sicurezza e a quelli giuridicamente rilevanti, affinchè ci sia la maggiore garanzia a tutela dei minori.

Messaggi correlati