Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 20 Agosto 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Il comportamento delle parti nel processo civile: quando è fonte di prova?

Inquadramento normativo: Art. 116 c.p.c.

La valutazione delle prove e il comportamento delle parti: Nel nostro ordinamento non sussiste una gerarchia tra i mezzi di prova e ricorrono poche ipotesi di casi di c.d. prova vincolante. Ne consegue che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e il suo libero convincimento può anche fondarsi «su una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte» (Tribunale Taranto, sentenza 29 marzo 2019). Questa possibilità discende dal fatto che l'obbligo, che grava sul giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti. Un comportamento, questo, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. n. 10268/2002, n. 4651/2005, richiamate da Tribunale Vicenza, sentenza 22 novembre 2016).

Il comportamento processuale della parte fonte di prova e di convincimento del giudice: Il comportamento processuale della parte che può costituire fonte di prova e di convincimento del giudice comprende:

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