Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 09 Febbraio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Il cliente non paga: cosa può fare l'avvocato per recuperare il dovuto senza commettere illecito

L'azione contro il cliente moroso, la rinuncia al mandato, l'illecito disciplinare

Nel corso dell'esercizio della professione forense, può accadere che l'avvocato si imbatta nella brutta situazione di dover rincorrere il cliente al fine di ottenere il pagamento del compenso per l'attività svolta nell'interesse di quest'ultimo.

In tale ipotesi, il professionista potrà agire in giudizio contro il suo assistito per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Tuttavia, affinché detta azione non si traduca in un illecito disciplinare, l'avvocato dovrà rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti dal cliente moroso. In mancanza, il professionista sarà suscettibile di sanzione [1]. La rinuncia in questione costituisce l'unico mezzo possibile per eliminare qualsiasi situazione d'incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito (CNF, n. 112/2013).

L'azione contro il cliente per il recupero del compenso non pagato nella prassi

È stato ritenuto che:

Note

[1] Art. 34 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. 2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

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