Di Redazione su Domenica, 10 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Il CdS ribadisce termini (dimidiati e non) del giudizio di ottemperanza

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 20/06/2016, n. 2706.
Il Collegio ha ricordato:
-che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, in virtù del combinato disposto degli artt. 114, commi 8 e 9, e 87, comma 3, c.p.a., alle impugnazioni delle sentenze rese in sede di ottemperanza devono applicarsi i termini dimezzati propri del rito camerale e non quelli ordinari (Cons. Stato, IV, 6-4-2016, n. 1335; IV, 9-2-2016, n. 530; IV, 14-7-2015, n. 3509; V, 20-2-2014, n. 816; III, 4-7-2014, n. 3389; V, 24-3-2015, n. 1441; VI, 17-6-2014, n. 3052; V, 18-12-2013, n. 6074; V, 31-10-2013, n. 5246).
-che il sistema di rimandi incrociati tra la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (art. 87), quella delle impugnazioni(art. 91 e ss.) e quella dei giudizi di ottemperanza (art. 112 e ss.) poteva rendere non agevole, in origine, individuare quali fossero nel codice del processo amministrativo i termini per l´impugnazione delle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di ottemperanza; ma che, alla luce della modifica dell´art. 87, comma 3, disposta dall´articolo 1 del D.Lgs. n. 195 del 2011, è ormai divenuto chiaro che, nel rito dell´ottemperanza, l´eccezione alla regola del dimezzamento dei termini processuali è circoscritta al solo giudizio di primo grado (e vale solo per il ricorso introduttivo, quello incidentale e per i motivi aggiunti).
-ciò, tenuto conto che l´articolo 87, comma 3, dispone espressamente che "Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione delle ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall´articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti". Ponendo la norma una evidente regola generale del dimezzamento di "tutti i termini processuali" nei giudizi di cui al comma 2 ( tra i quali rientrano il giudizio in materia di silenzio ed i giudizi di ottemperanza), con la sola eccezione, nel giudizio di primo grado, di quelli per la notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, ne consegue che l´ordinario termine per la proposizione dell´appello risulta anch´esso dimidiato.
Pertanto, il termine breve di sessanta giorni è ridotto a trenta, mentre quello lungo di sei mesi, in difetto di notificazione della sentenza, è ridotto a tre mesi dalla pubblicazione della stessa.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, in conclusione, secondo Palazzo Spada l´appello risulta irricevibile per tardività, considerandosi che pacificamente esso, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, risultava essere stato notificato oltre il termine trimestrale dimidiato operante per la fattispecie in esame.

Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2016, proposto da:

A. Srl, rappresentato e difeso dall´avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, Via XX Settembre, 98/E;

contro

Comune di Montesarchio, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, piazza S. Bernardo 101;

nei confronti di

F.M. ed altri. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Andrea Abbamonte, Franco Coccoli, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 03254/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n.2653/2012 confermata dalla sez.VI del Consiglio di Stato con sentenza n.2150/2013 - mancata adozione provvedimenti repressivi di abusi edilizi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montesarchio e di O.D. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Gioia per delega di Fortunato e Andrea Abbamonte per sè e per delega di Sasso;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Società A. srl proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (iscritto al n. 1449/2014 R.G.) In particolare, con il ricorso introduttivo gravava il silenzio, ex art. 31 e 117 c.p.a., serbato dal Comune di Montesarchio sull´istanza prot. n. 22775 del 26-11-2013 intesa a conoscere lo stato di esecuzione della sentenza n. 2653/2012 del Tribunale Amministrativo ed instava per l´esecuzione ex artt. 112 e ss. c.p.a. della citata sentenza n. 2653/2012, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 2150 del 12-3-2013. Con successivo atto di motivi aggiunti chiedeva la declaratoria di nullità della determinazione n. 131 del 13-3-2014, nelle more intervenuta, in quanto adottata dal responsabile del settore tecnico del Comune in elusione e/o violazione del giudicato di cui alla predetta sentenza del Tribunale n. 2150/2013, determina avente ad oggetto "Ottemperanza sentenza n. 2653 del Tar Campania-Sez. VIII di annullamento dei provvedimenti del SUE di Montesarchio (Bn) n. 13367 del 5-7-2011 e n. 14249 del 15-7-2011 e Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 2150 del 18-4-2013 riguardanti rispettivamente il ritiro del P. di C. n. 29/05 e del Certificato di Agibilità n. 3951 del 17-2-2011, Società Industria Olearia Biagio Mataluni srl e società O.D. s.p.a.".

Con sentenza n. 3254/2015 del 18-6-2015, in esito alla trattazione nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2014, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva il ricorso per motivi aggiunti.

Il Tribunale affermava che "deve allora concludersi che il Comune di Montesarchio, ancorchè successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, ha provveduto a dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n. 2653 di questo TAR (nonché a dare implicita risposta all´istanza dell´A. srl n. 22775 del 26-11-2013), per cui, in relazione alle domande formulate con tale mezzo di gravame, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Quanto, invece, al ricorso per motivi aggiunti, esso va respinto, essendo incentrato esclusivamente su una pretesa violazione o elusione del giudicato derivante dalla sentenza n. 2653/2012 di questo TAR, la quale però - come si è visto - non sussiste. Né è possibile in questa sede valutare eventuali profili di illegittimità della citata determina n. 131/2014, non essendo stata proposta alcuna censura - neppure implicita - in proposito".

Avverso la sentenza n. 3254/2015 la società A. srl ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone la riforma.

Premettendo che "il giudice di prime cure.....ha correttamente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo; ha però respinto i motivi aggiunti" e che "tale decisione - nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti- è manifestamente ingiusta ed erronea e se ne impone la riforma ", ha dedotto 3 motivi di appello, lamentando: Errore in iudicando - violazione e/o elusione del giudicato - violazione di legge (art. 21 septies l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione).

Ha contestato la pronuncia di primo grado, evidenziando, nell´ articolazione dei motivi proposti, che il Comune di Montesarchio con la richiamata determina n. 131/2014, avrebbe violato ed eluso il giudicato ( "in presenza di un provvedimento con il quale la p.a. ha ottemperato alle suddette decisioni giurisdizionali sulla base di presupposti ( la legittimità di detto p.d.c.) ritenuti insussistenti sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, è evidente l´elusione e/o violazione del giudicato"; "...la suddetta decisione ....risulterebbe soprattutto chiaramente elusa dalla p.a. in sede di esecuzione del giudicato"; "in tale esatto contesto , l´elusione e/o violazione del giudicato è talmente evidente da rendere superfluo ogni ulteriore commento").

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montesarchio e la società O.D. s.p.a., deducendo l´irricevibilità e l´inammissibilità dell´appello e, nel merito, l´infondatezza dello stesso.

Hanno, in particolare, evidenziato la tardività dell´appello, in quanto la sentenza del TAR era stata pubblicata il 18-6-2015, mentre l´appello risultava notificato il 12-1-2016. Ciò in violazione dell´articolo 87, comma 3, del codice del processo amministrativo, il quale prevede, per le impugnazioni delle sentenze rese in sede di ottemperanza e nel rito del silenzio, l´applicazione di termini processuali dimezzati e, dunque, nella specie l´appello avrebbe dovuto essere notificato nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 19-5-2016.

In diritto, ritiene il Collegio che l´eccezione di irricevibilità dell´appello per tardività sia fondata e meriti accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.

Come chiarito in premessa, la società A. ha proposto, con il ricorso introduttivo di primo grado, azione avverso il silenzio sulla propria istanza volta a conoscere lo stato di esecuzione della sentenza n. 2653/2012 ed azione di ottemperanza, ex articolo 112 e ss. del c.p.a., della richiamata sentenza, divenuta cosa giudicata; con il ricorso per motivi aggiunti, ha chiesto la declaratoria di nullità della determinazione n. 131 del 13-4-2014 in quanto adottata in violazione e/o elusione del suddetto giudicato, proponendo censure - ribadite poi nell´atto di appello - esclusivamente fondate sulla violazione del giudicato.

Nell´atto di appello, gravando la sentenza n. 3254/2015 del Tar Campania, ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, mentre l´ha censurata nella parte in cui aveva respinto i motivi aggiunti, rinnovando le censure di violazione ed elusione del giudicato da parte della richiamata deliberazione.

In tale contesto, ritiene la Sezione che non può dubitarsi dell´applicazione dell´articolo 87 del codice del processo amministrativo.

Invero, il comma 2 della norma dispone che "si trattano in camera di consiglio: a) i giudizi cautelari e quelli relativi all´esecuzione di misure cautelari collegiali; b) il giudizio in materia di silenzio; c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; d) i giudizi di ottemperanza; e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l´estinzione o la perenzione del giudizio".

Di poi, la cognizione della nullità dell´atto adottato in violazione o elusione del giudicato appartiene al giudizio di ottemperanza, considerandosi che l´articolo 114 c.p.a. prevede espressamente che il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, "dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato".

Orbene, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, in virtù del combinato disposto degli artt. 114, commi 8 e 9, e 87, comma 3, c.p.a., alle impugnazioni delle sentenze rese in sede di ottemperanza devono applicarsi i termini dimezzati propri del rito camerale e non quelli ordinari (Cons. Stato, IV, 6-4-2016, n. 1335; IV, 9-2-2016, n. 530; IV, 14-7-2015, n. 3509; V, 20-2-2014, n. 816; III, 4-7-2014, n. 3389; V, 24-3-2015, n. 1441; VI, 17-6-2014, n. 3052; V, 18-12-2013, n. 6074; V, 31-10-2013, n. 5246).

Si osserva, invero, che il sistema di rimandi incrociati tra la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (art. 87), quella delle impugnazioni(art. 91 e ss.) e quella dei giudizi di ottemperanza (art. 112 e ss.) poteva rendere non agevole, in origine, individuare quali fossero nel codice del processo amministrativo i termini per l´impugnazione delle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di ottemperanza. Tuttavia - alla luce della modifica dell´art. 87, comma 3, disposta dall´articolo 1 del D.Lgs. n. 195 del 2011 - è ormai divenuto chiaro che, nel rito dell´ottemperanza, l´eccezione alla regola del dimezzamento dei termini processuali è circoscritta al solo giudizio di primo grado ( e vale solo per il ricorso introduttivo, quello incidentale e per i motivi aggiunti).

Invero, l´articolo 87, comma 3, dispone espressamente che "Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione delle ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall´articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti".

Ponendo la norma una evidente regola generale del dimezzamento di "tutti i termini processuali" nei giudizi di cui al comma 2 ( tra i quali rientrano il giudizio in materia di silenzio ed i giudizi di ottemperanza), con la sola eccezione, nel giudizio di primo grado, di quelli per la notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, ne consegue che l´ordinario termine per la proposizione dell´appello risulta anch´esso dimidiato.

Pertanto, il termine breve di sessanta giorni è ridotto a trenta, mentre quello lungo di sei mesi, in difetto di notificazione della sentenza, è ridotto a tre mesi dalla pubblicazione della stessa.

Parte appellante, in sede di discussione in camera di consiglio, ha richiamato, a sostegno della ricevibilità del suo appello e dell´applicazione del termine ordinario semestrale, la disposizione dell´articolo 114 del c.p.a,, comma 9, secondo cui "I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel libro III".

La tesi, pur se argutamente prospettata, non può essere condivisa.

Va, invero, osservato che l´ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale si è sopra fatto riferimento, afferma la dimidiazione dei termini per la proposizione dell´appello in virtù del combinato disposto degli articoli 114, commi 8 e 9 e 87, comma 3, del codice del processo amministrativo.

E´ pertanto, evidente che la disposizione del comma 9, la quale rinvia ai termini "previsti dal Libro III" ( che sono quelli ordinari, contemplati dagli artt. 92 e seguenti) va coordinata con la regola della dimidiazione di "tutti" i termini processuali disposta dal comma 3 dell´articolo 87.

Dunque, la previsione del comma 9 citato non può essere intesa ed interpretata nel senso di disposizione speciale, valevole per i giudizi di ottemperanza, e sostanzialmente derogatoria rispetto alla previsione contenuta nell´articolo 87.

Va, invero, precisato che l´articolo 87 citato costituisce previsione di carattere generale, la quale, per espressa previsione normativa: si riferisce ai giudizi in materia di silenzio ed ai giudizi di ottemperanza; detta la regola generale della dimidiazione di "tutti" i termini processuali; contiene espressa menzione delle eccezioni cui il previsto dimezzamento non trova applicazione, operando in tal caso quelli del processo ordinario.

E´, dunque, disposizione normativa completa, la quale prevede la tipologia di giudizi cui essa si applica, la regola generale in materia di termini processuali (dimidiazione) e le possibili eccezioni alla stessa.

Di conseguenza, l´invocato comma 9 dell´articolo 114, non ne esclude l´applicabilità ( nel senso di deroga, eccezione o previsione speciale), ma va interpretato nel senso che esso contiene l´ indicazione i termini di impugnazione che trovano applicazione per i suddetti giudizi ( appunto quelli previsti dal libro III) e che costituiscono, pertanto, la base sulla quale operare la dimidiazione imposta dall´articolo 87.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, in conclusione, l´appello risulta irricevibile per tardività, considerandosi che pacificamente esso, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, risulta essere stato notificato oltre il termine trimestrale dimidiato operante per la fattispecie in esame.

Invero, la sentenza appellata, non notificata, è stata pubblicata il 18-6-2015, mentre l´appello risulta notificato in data 12-1-2016.

La particolarità della questione interpretativa sottesa alla definizione del presente giudizio giustifica l´integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l´intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore