Di Redazione su Martedì, 10 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

SC: "Abolitio criminis impone a giudice declaratoria di improcedibilità, non ammessa riqualificazione reato"

L´abolitio criminis da parte del legislatore impone al giudice di arrestarsi dichiarando l´improcedibilità dell´azione penale e non gli consente alcuna altra operazione ermeneutica, prima tra tutte la riqualificazione del reato in altro tutt´ora vigente nell´ordinamento.

Il principio sopra esposto è stato ribadito dai giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13970 del 26 marzo 2018, emessa nell´ambito di un curiosissimo processo, sentenza con cui si è stabilito che ha la signora del piano superiore che aveva fatto imbrattare la biancheria della vicina, stesa al balcone del piano inferiore, dalle deiezioni del proprio cagnolino, non può essere considerata responsabile penalmente del reato di danneggiamento ex art 635 c.p.. Ciò, considerato che il legislatore con la legge 28 aprile 2014 n. 67, ha disposto l´abrogazione del reato di danneggiamento semplice, sostituendolo con la nuova fattispecie di danneggiamento, che prevede l´elemento della condotta violenta o minacciosa, ovvero la commissione del reato in occasione di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico.



I Fatti
Correttamente il Giudice di Pace di Eboli aveva provveduto ad assolvere l´imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato per effetto dell´abrogazione disposta con D.Lgs. n. 7 del 2016.
Il Procuratore presso la Corte d´Appello di Salerno, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell´art. 521 c.p.p. e l´erronea applicazione degli artt. 635 e 639 c.p.. Il ricorrente con l´impugnazione proposta sosteneva che il giudice avrebbe dovuto correttamente qualificare il fatto che avrebbe dovuto far rientrare nella previsione di cui all´art. 639 c.p.,fattispecie tuttora vigente, ("Chiunque, fuori dei casi preveduti dall´articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro"), piuttosto che in quella di danneggiamento semplice.



Ragioni della decisione
I giudici della Seconda Sezione hanno dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Gli stessi hanno precisato infatti che, "poichè l´"abolitio criminis" espunge dall´ordinamento la norma incriminatrice penale, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129 c.p.p., comma 1, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all´art. 2 c.p., comma 2, per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato."

A tal proposito i giudici di legittimità hanno affermato che la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l´improcedibilità (Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Gioia, Rv. 265098).
Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Si allega sentenza

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