Riferimenti normativi: Art.1102 - 1120 - 1122 c.c.
Focus: Negli appartamenti condominiali si osserva sempre più l'apposizione di griglie per piante rampicanti e recinzioni nei balconi per contemperare l'esigenza di ricreare spazi verdi, seppur di ridotte dimensioni, ed il diritto alla privacy. Tutto ciò è possibile purché non sia alterato il decoro architettonico dell'edificio.
Principi generali: La disciplina applicabile in questi casi è contenuta negli artt.1102 e 1122 c.c. L'art. 1102 c.c.dispone che: " Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".L'art.1122 c.c., di contro, dispone che: " Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea". Da entrambe le disposizioni si evince, dunque, che, per il miglior godimento del proprio bene, possono essere apportate modificazioni ad ogni appartamento, quali, appunto, l'apposizione di griglie per piante rampicanti e recinzioni su balconi, purché ciò non incida sul decoro architettonico dello stabile, tenuto conto del fatto che i balconi, siano essi aggettanti che incassati, presentano parti condominiali e che, perciò, potrebbero sorgere conflitti giudiziali per alterazione del decoro architettonico.
La Corte di Cassazione ha precisato che il decoro architettonico"deve essere inteso quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio, imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia". Il decoro architettonico, inoltre, deve essere valutato "con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità, potendo anche interessare singoli punti del fabbricato suscettibile di riflettersi sull'intero stabile, e non rispetto all'impatto con l'ambiente circostante"(Cass. sent. n. 1286/ 2010)", ed è, quindi, un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che un'alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell'intero fabbricato (Cass. 22 agosto 2003, n. 12343). Quando, perciò, si intende installare un pannello grigliato per le piante rampicanti si deve tener conto dell'art. 1120, n.4, del codice civile, il quale stabilisce che le innovazioni alterano il decoro architettonico del fabbricato, anche a prescindere dal grado di loro visibilità da diversi punti di osservazione dell'edificio (Cass.sent.n. 851/2007). Ma ancor di più si deve deve tener conto del regolamento di condomìnio di natura contrattuale che può contenere limiti più severi attribuendo un significato più rigoroso al concetto di decoro architettonico, e che può, quindi, derogare o integrare la disciplina legale vietando qualsiasi cambiamento della facciata e dell'aspetto generale dell'edificio rispetto a quello esistente al momento della sua costruzione (Cass.sent. n. 14626/2010).
E' necessario, perciò, tener conto in questi casi dei regolamenti condominiali contrattuali, che possono contenere limitazioni specifiche alle facoltà inerenti la proprietà esclusiva, pena la rimozione delle grate stesse (Cassazione sent. n. 15552/2013; Trib. Udine sent. n. 252/2016), e rispettare anche le norme del regolamento comunale contenenti limiti all'esposizione di oggetti sulle facciate o altre parti esterne degli edifici a tutela del decoro ed alla sicurezza degli edifici ( Cass. n. 14607/2007). Le griglie per sostenere piante rampicanti sono strutture reticolari artificiali rimuovibili che non rientrano nel concetto di costruzione per la quale devono essere rispettate le distanze tra edifici previste dall'art.873 del codice civile. Infatti, se nei rogiti di acquisto non c'è una servitù attiva di panorama il vicino non può impedire l'installazione di manufatti (art.900 - 907 c.c.).Esse sono costituite da pannelli ornamentali, formati da asticelle di legno o metalliche a riquadri larghi, che fanno da schermo per la parte scoperta del balcone e, in quanto tali, non possono essereconsiderate come innovazione vietata se non deturpano l'armonia architettonica dei fabbricati. Poiché, ai sensi del citato art.1122 c.c., il condòmino non può eseguire nell'unità immobiliare si sua proprietà opere che arrechino danno al decoro architettonico dell'edificio, deve esserne data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce in assemblea. Il condomìnio, in ogni caso, se tali pannelli non inficiano l'aspetto estetico dell'edificio non può pretendere la loro rimozione.Ciò non impedisce, tuttavia, di esercitare un'azione di risarcimento da parte di chi lamenta di aver subito danni da tale opera. Alla stessa stregua è illegittima la delibera condominiale che ordina ad un condòmino di recidere una pianta rampicante, che orna il balcone del suo appartamento, perché coltivata in un vaso apposto sul suolo comune (Cass., sez.2, Ord.n.2957 del 7.2.2018).