Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 14 Maggio 2021
Categoria: Il meglio della Giurisprudenza 2021

Gratuito patrocinio: quali attività sono ricomprese?

Con la pronuncia n. 3050 dello scorso 9 febbraio in tema di gratuito patrocinio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto la domanda di un legale volto ad ottenere il compenso per l'attività compiuta prima del provvedimento di ammissione della parte al gratuito patrocinio.

La Corte ha difatti ribadito la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne aveva fatto istanza, in quanto "far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un legale agiva in giudizio chiedendo la liquidazione del compenso per l'attività di difesa svolta nell'ambito di un giudizio penale a carico del suo assistito, ammesso al gratuito patrocinio.

Con decreto del settembre 2018, il Giudice monocratico di Macerata liquidava il compenso per la sola attività di studio della pratica, sicché il difensore proponeva opposizione al fine di ottenere anche la liquidazione del dovuto per le attività di introduzione e istruzione della causa. 

Il Tribunale di Macerata respingeva l'opposizione, sull'assunto che, alla data dell'udienza, non era stato ancora adottato il provvedimento di ammissione.

Il legale ricorreva in Cassazione denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e 109 del D.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrevano dalla domanda, presentata prima dello svolgimento dell'udienza e che, pertanto, l'attività svolta durante tale udienza doveva essere remunerata, con imposizione del relativo onere a carico dello Stato.

A tal fine deduceva come il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d'ufficio gli atti del procedimento di ammissione per verificare la data di presentazione della domanda, assumendo come l'art. 15, ultimo comma, del D. Lgs. n. 150 del 2011 prevede non una facoltà, ma un obbligo del giudice di acquisire le necessarie informazioni e gli atti rilevanti ai fini della pronuncia sull'istanza di liquidazione.

La Cassazione condivide i rilievi avanzati dal ricorrente.

In punto di diritto la Corte ricorda che ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n. 115 del 2002, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. 

La norma sancisce, quindi, la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza, in quanto far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato; in tal caso, infatti, si farebbe dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire.

In relazione al caso di specie, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata prima dell'udienza in cui il legale, incaricato della difesa d'ufficio, aveva presenziato formulando la richiesta di interrogatorio dell'imputato e riservandosi di produrre documentazione; conseguentemente la pronuncia impugnata, avendo fatto decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data del provvedimento del Consiglio dell'ordine, è incorsa nella violazione denunciata.

Il ricorso viene, quindi, accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio della causa al Tribunale di Macerata, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. 

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