Di Giovanni Di Martino su Sabato, 13 Aprile 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Gratuito patrocinio: il compenso va liquidato anche in caso di accordo stragiudiziale

 Importante decisione della Corte di Cassazione in ordine al compenso spettante al difensore il cui assistito è stato ammesso al gratuito patrocinio.

I giudici della Seconda Sezione Civile con l'ordinanza dell'11.042019 n. 10187 hanno stabilito che al difensore va liquidato il compenso per l'attività svolta anche nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato "abbandonato" per intervenuta transazione stragiudiziale .

I Fatti

L'avv. Xxxxxxxx proponeva opposizione avanti al Tribunale, avverso il decreto che aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato prestato in favore dei propri assistiti nel giudizio innanzi al giudice di pace di Eboli.

Il giudice di pace aveva rigettato la liquidazione richiesta in quanto il giudizio era stato abbandonato con la conseguente cancellazione dal ruolo, sussistendo il diritto dello Stato, ai sensi dell'art. 134 TUSG, al recupero delle spese prenotate a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio.

 Il tribunale di Salerno, però rigettava l'opposizione condannando l'istante a rimborsare le spese di lite. Il tribunale motivava il rigetto dell'opposizione in quanto riconosceva "il diritto dello Stato alla rivalsa anche per le spese anticipate dall'erario prima della pronuncia di estinzione del promesso ... esclude l'anticipazione delle medesime e, in particolare gli onorari e le spese dovuti al difensore ex art. 131 comma 4 lett. a), dopo l'ordinanza di estinzione". In altri termini, ha proseguito, a fronte della previsione di cause impeditive come la rinuncia o l'abbandono del giudizio, il diritto del difensore all'anticipazione da parte dell'erario degli onorari maturati e delle spese sostenute non è incondizionato e indipendente dall'esito del giudizio.

Motivazione

Con il primo motivo, la ricorrente, ha lamentato la violazione degli artt. 8, 74, comma 2, e 131, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002 e l'art. 24 Cost. e la violazione del principio dell'effettività e dell'immediatezza della difesa nonché l'assoluta confusione concettuale dell'ordinanza impugnata, in relazione all'art. 360 n: 3 c.p.c.,.

La ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, ha confuso il concetto di anticipazione delle spese con quello di recupero da parte dell'Erario.

Con il secondo motivo, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente il diritto dello Stato alla rivalsa anche per le spese anticipate dall'erario prima della pronuncia di estinzione del processo ... esclude l'anticipazione delle medesime e, in particolare gli onorari e le spese dovuti al difensore ex art. 131 comma 4 lett. a.

La ricorrente, ha sostenuto che a garanzia dell'effettività della difesa, l'art. 131 del d.lgs. n. 115 cit. dispone che, per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, gli onorari e le spese dovuti al difensore sono in ogni caso anticipati dall'Erario. Semmai solo dopo che i compensi sono stati anticipati, è possibile procedere, a norma dell'art. 134, al relativo recupero. 

 Il primo motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità con assorbimento del secondo motivo.

Sostengono i giudici della cassazione che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, comporta, a norma dell'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che "sono anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore" della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all'atto di cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dagli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 cit..

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, come in precedenza descritti, vale a dire l'obbligo dell'erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni

Il ricorso è stato pertanto, accolto e l'ordinanza impugnata, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Salerno .

Si allega sentenza