Con una nota del 24 aprile 2018 il Ministero della Giustizia è stato costretto ad intervenire per chiarire alcuni dubbi sorti in merito alle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio in tema di minori stranieri non accompagnati.
La circolare, estremamente breve e chiara, chiarisce l´origine della problematica è la corretta interpretazione da dare alla disciplina. In effetti sia la l. n. 47/2017 che l. n. 4/2018, modificando l´art. 76, comma 4-quater, d. P.R. n. 115/2002, hanno inserito modifiche alla Norma disciplinante le condizioni necessarie per l´ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, ai sensi del comma 4-quater, "il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell´opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l´esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell´art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l´attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall´anno 2017".
Il problema è che il legislatore è intervenuto nuovamente, con la legge del 2018, sul medesimo articolo: "I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall´altra parte dell´unione civile, anche se l´unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l´ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata".
Da qui l´esigenza di procedere ad un chiarimento, cosa che il Ministero di via Arenula ha fatto chiarendo che si è trattato "di un mero errore redazionale e non di una abrogazione per sostituzione della disposizione più risalente" e che "la disposizione introdotta dalla l. n. 4/2018 è stata indicata come "comma 4-quater" nonostante esistesse già una disposizione (di diverso tenore) così denominata introdotta dalla l. n. 47/2017".
Ciò, Fermo restando che la soluzione definitiva dovrà essere affidata ad un nuovo intervento del legislatore, che, presumibilmente, espungere dall´ordinamento una delle due norme contrastanti. La circolare, In ogni caso ed infine, precisa Anche la disciplina in materia di banche dati "condividendo l´utilità di una modifica legislativa che consenta la correzione dell´errore segnalato".