E´ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell´estinzione del reato per condotte riparatorie".
L´articolo 19-novies, inserito con l´approvazione dell´emendamento 19.0.90 in sede referente, reca una novella alla disciplina della professione forense con riferimento alle assicurazioni per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni.
In particolare la disposizione modifica il comma 2, dell´articolo 12, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, sull´Ordinamento forense. Tale comma obbliga l´avvocato, l´associazione o la società tra professionisti a stipulare - anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi - apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti "a sé" e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell´attività svolta nell´esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
Con la nuova formulazione dell´articolo è previsto che l´avvocato, l´associazione o la società di professionisti hanno l´obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura degli infortuni solo per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell´attività svolta nell´esercizio della professione anche fuori dallo studio legale.