Di Redazione su Martedì, 25 Giugno 2019
Categoria: Giurisprudenza Corte Costituzionale

Giustizia sportiva e ordinaria, la Consulta ha sciolto il nodo, la sentenza è storica

 È legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale contro le sanzioni sportive. Chiamata di nuovo a pronunciarsi sui rapporti fra "giustizia sportiva" e giurisdizione, la Corte costituzionale ha confermato
– con la sentenza n. 160 depositata oggi (relatrice Daria de Pretis) - quanto aveva stabilito nel 2011 con la pronuncia n. 49 ma ha introdotto alcune precisazioni, sottolineando, tra l'altro, la possibilità per il giudice
amministrativo di utilizzare misure cautelari di varia natura, comprese le ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.
Un dirigente sportivo della Federazione italiana gioco calcio (FIGC) si era rivolto al Tribunale amministrativo del Lazio per ottenere sia l'annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione per tre anni adottato dal "giudice sportivo" (cui il Dl. 220/2003 riserva in via esclusiva ogni decisione di carattere disciplinare) sia il risarcimento del
danno subito. Dopo aver provvisoriamente sospeso il provvedimento, il Tar aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull'articolo 2
del Dl 220/2003 anche nell'interpretazione data dalla Consulta con la sentenza n. 49 del 2011, che, pur aprendo alla possibilità di rivolgersi al
giudice amministrativo per il risarcimento del danno, aveva escluso un'estensione della tutela giurisdizionale all'annullamento del
provvedimento disciplinare.

 La Corte costituzionale ha però respinto le censure del Tar. La scelta legislativa di escludere, di regola, l'annullamento delle decisioni del giudice sportivo – si ribadisce nella sentenza - è frutto del bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (articoli 24, 103 e 113 della Costituzione) e la
garanzia di autonomia dell'ordinamento sportivo (articoli 2 e 18 della Costituzione).
Le esigenze di stabilità dei rapporti cui è preordinata l'esclusione, di
regola, della tutela dell'annullamento acquistano particolare rilievo nell'ambito sportivo, nel quale le regole delle varie discipline si sono formate autonomamente secondo le caratteristiche di ciascun settore e si connotano normalmente per un forte grado di specificità e di tecnicità, che va per quanto possibile preservato.
La sentenza esclude ancora una volta che l'articolo 113 della Costituzione, correttamente interpretato, assicuri in ogni caso e incondizionatamente
una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l'atto
amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia. Sottolinea la rilevanza che comunque presenta l'accertamento incidentale del giudice amministrativo nulla legittimità dell'atto e il fatto che anche gli organi dell'ordinamento
sportivo devono tenerne conto. Precisa infine che le esigenze di
protezione provvisoria possono trovare un'adeguata risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione dello stesso
giudice amministrativo.