Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 20 Gennaio 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019 - diritto e procedura amministrativa

Giustizia amministrativa: via alle regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT

Lo scorso 11 gennaio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico (PAT), nonché per la sperimentazione e per la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti: regole, queste, contenute nel decreto ministeriale del 28 dicembre 2020.

Ma analizziamo nel dettaglio tali regole.

Udienze da remoto

Nelle ipotesi in cui è necessario procedere alla discussione orale, le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgeranno mediante collegamenti da remoto in videoconferenza sulla piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa. Con riguardo alle udienze in camera di consiglio in cui partecipano solo i magistrati per deliberare, i collegamenti saranno effettuati in videoconferenza sempre su piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa. Detti collegamenti avverranno o attraverso inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli in uso per le convocazioni delle udienze o attraverso call conference.

L'istanza di discussione orale e le comunicazioni

Se l'istanza di discussione orale non è proposta da tutte le parti costituite, allora la segreteria invia l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza alle parti diverse da quelle richiedenti, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni. In ogni ipotesi in cui è disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica ai difensori, con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione di detta comunicazione, la data e l'ora in cui è fissata l'udienza in videoconferenza. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. 

La comunicazione in esame:

La partecipazione alla discussione da remoto.

La partecipazione alla discussione in videoconferenza presuppone che i dispositivi utilizzati rispettino tutti i requisiti specifici previste nelle regole tecniche allegate al decreto in esame. Per tal verso, sia i difensori che le parti che agiscono in proprio devono garantire:

I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.

Nel corso dell'udienza da remoto, sia essa pubblica sia essa camerale, il presidente del collegio unitamente al segretario:

Prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano i) sotto la loro responsabilità che la videoconferenza non sarà ascoltata da soggetti non ammessi ad assistere all'udienza o alla camera di consiglio; ii) di impegnarsi a non effettuare registrazioni. Nel corso dell'udienza o della camera di consiglio è vietato far uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

Con riferimento ai tempi di discussione da remoto, è stato previsto che gli interventi delle parti deve avvenire nei seguenti tempi massimi:

I suddetti tempi possono variare su decisione del presidente del collegio che può stabilire tempi di intervento inferiori o superiori in ragione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause.