Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 22 Aprile 2020
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Giustizia amministrativa e recente normativa emergenziale: i chiarimenti del Presidente del CdS

Con nota n. 7400 del 20 aprile 2020, il Presidente del Consiglio di Stato, ha integrato i chiarimenti forniti in data 19 marzo 2020, diretti a favorire un'applicazione omogenea della normativa emergenziale di recente novellata dall'art. 36 d.l. n. 23/2020. In questa nota, il Presidente fa rilevare che la modifica apportata dalla suddetta disposizione attiene alla sospensione dei soli termini di proposizione dei ricorsi dal 16 aprile al 3 maggio 2020. Sebbene la norma in questione si riferisca ai soli ricorsi, la sospensione deve estendersi a tutti gli atti con cui nel processo amministrativo si introducano nuove domande: e dunque, non solo ai ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche ai motivi aggiunti, ai ricorsi incidentali, a tutte le impugnazioni, e cioè revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione, nonché alla riassunzione del processo, alla riproposizione a seguito di translatio, alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Va escluso il regime della sospensione alle mere difese. Il d.l. n. 23/2020 non ha previsto proroghe del periodo di sospensione delle udienze. L'effetto principale e immediato è che dal 16 aprile l'attività giudiziaria è ripresa nella sua completezza attraverso le udienze pubbliche e camerali, seppur secondo le modalità fissate dall'art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020. 

Quest'ultima norma menzionata va integrata con le norme del codice del processo amministrativo, «salve le deroghe che sono dalla stessa espressamente indicate, finalizzate, da una parte, a sfruttare al massimo le funzionalità del PAT (processo amministrativo telematico, n.d.r.) evitando la compresenza fisica di avvocati e magistrati e il contatto sociale che ne deriva, dall'altra, a "compensare" l'attenuazione di contraddittorio dovuta alla temporanea soppressione della discussione (che peraltro costituisce il regime prevalente in altri giudizi, quale quello di Cassazione), con la facoltà di produrre scritti ulteriori depositabili a ridosso dell'udienza».

Ne consegue che dal coordinamento tra la su menzionata norma e le norme del codice di rito, sino al 30 giugno:

Alla luce dei chiarimenti sin qui riportati, appare evidente, pertanto che restano integre tutte le prerogative processuali delle parti previste dalle disposizioni codicistiche nella parte in cui non siano derogate o incompatibili con quanto disciplinato dall'art. 84. comma 5, in questione.