Pubblichiamo la Rassegna delle pronunce della Corte Costituzionale in materia penale (ottobre - dicembre 2015), redatta dalla Corte di Cassazione (Relazione n. 103 del 07/03/2016).
Questi gli argomenti esaminati:
Parte I. Diritto penale sostanziale. - 1.1. Concorso formale e reato continuato. Aumento di pena per i recidivi reiterati (art. 81, comma 4, cod. pen.).: inammissibilità della questione (sent. n. 241 del 2015). - 1.2. Non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti (art. 649, comma 1, cod. pen.): inammissibilità della questione (sent. n. 223 del 2015). Parte II. Legislazione penale complementare. - 2.1. Reati tributari. Omesso versamento delle ritenute, ex art. 10 bis d. lgs.vo n. 274 del 2000, e soglia di punibilità: restituzione degli atti al giudice a quo (ord. n. 256 del 2015). - 2.2. Omessa corresponsione dell’assegno divorzile e regime di procedibilità: non fondatezza della questione (sent. n. 220 del 2015). - 2.3. Procreazione medicalmente assistita: reato di selezione preimpianto: illegittimità costituzionale; reato di soppressione degli embrioni: infondatezza della questione (sent. n. 229 del 2015). - 2.4. Reati del codice della strada. 2.4.1. Guida in stato di ebbrezza, raddoppio della durata della sospensione della patente in caso di veicolo appartenente a terzo estraneo, omessa previsione di riduzione della durata della sospensione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità in misura eguale al proprietario del veicolo: non fondatezza della questione (sent. n. 198 del 2015). - 2.4.2. Revoca della patente nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti con sentenza di patteggiamento divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore della norma censurata: manifesta inammissibilità della questione (ord. n. 212 del 2015). - Parte III. Diritto
processuale penale. - 3.1. Subordinazione del patteggiamento alla previa estinzione dei debiti tributari: restituzione degli atti al giudice a quo (ord. n. 225 del 2015). - 3.2. Sospensione del procedimento con messa alla prova, inapplicabilità dell’istituto all’imputato il cui dibattimento sia già aperto al momento della sua entrata in vigore, con legge n. 67 del 2014: non fondatezza della questione (sent. n. 240 del 2015).
Questi gli argomenti esaminati:
Parte I. Diritto penale sostanziale. - 1.1. Concorso formale e reato continuato. Aumento di pena per i recidivi reiterati (art. 81, comma 4, cod. pen.).: inammissibilità della questione (sent. n. 241 del 2015). - 1.2. Non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti (art. 649, comma 1, cod. pen.): inammissibilità della questione (sent. n. 223 del 2015). Parte II. Legislazione penale complementare. - 2.1. Reati tributari. Omesso versamento delle ritenute, ex art. 10 bis d. lgs.vo n. 274 del 2000, e soglia di punibilità: restituzione degli atti al giudice a quo (ord. n. 256 del 2015). - 2.2. Omessa corresponsione dell’assegno divorzile e regime di procedibilità: non fondatezza della questione (sent. n. 220 del 2015). - 2.3. Procreazione medicalmente assistita: reato di selezione preimpianto: illegittimità costituzionale; reato di soppressione degli embrioni: infondatezza della questione (sent. n. 229 del 2015). - 2.4. Reati del codice della strada. 2.4.1. Guida in stato di ebbrezza, raddoppio della durata della sospensione della patente in caso di veicolo appartenente a terzo estraneo, omessa previsione di riduzione della durata della sospensione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità in misura eguale al proprietario del veicolo: non fondatezza della questione (sent. n. 198 del 2015). - 2.4.2. Revoca della patente nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti con sentenza di patteggiamento divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore della norma censurata: manifesta inammissibilità della questione (ord. n. 212 del 2015). - Parte III. Diritto
processuale penale. - 3.1. Subordinazione del patteggiamento alla previa estinzione dei debiti tributari: restituzione degli atti al giudice a quo (ord. n. 225 del 2015). - 3.2. Sospensione del procedimento con messa alla prova, inapplicabilità dell’istituto all’imputato il cui dibattimento sia già aperto al momento della sua entrata in vigore, con legge n. 67 del 2014: non fondatezza della questione (sent. n. 240 del 2015).