Con Sentenza n. 5800 resa in esito all´ud. 2/7/2015, depositata l´11/2/2016, la Quinta Sezione, dopo aver premesso che l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. ha natura ibrida, operante come causa di non punibilità ma disciplinato, nelle sue implicazioni in rito, come causa di improcedibilità, ha affermato che il giudizio sulla particolare tenuità, ascrivendo al fatto contestato una qualificazione giuridica, può essere compiuto d’ufficio anche dalla Corte di cassazione - sulla base dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito – con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata laddove questa consenta di ravvisare “ictu oculi” la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen..
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