Di Redazione su Sabato, 11 Marzo 2017
Categoria: Istituzioni

Giudici pace, cambia tutto: ecco la competenza post riforma

Riforma dei magistrati onorari e nuove competenze: ecco un interessante articolo, pubblicato circa un anno fa dopo la legge delega approvata dalla Camera.
Ricordiamo che la Legge 28 aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99, prevedeva che la
delega avrebbe dovuto essere attuata entro un anno, con il riassetto complessivo dell´ordinamento dei magistrati onorari ed un ampliamento significativo delle competenze civili e penali.
Un anno è quasi passato. Nella speranza che qualcuno se ne ricordi.

Con l´ultima riforma della Magistratura onoraria, contenuta nella legge delega approvata ieri dalla Camera e che già oggi potrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale cambiano radicalmente le competenze del giudice di pace. Insieme ad esse anche alle regole sull´accesso, sulla retribuzione e sulla durata degli incarichi dei giudici onorari.

Le nuove norme andranno così a modificare il codice di procedura civile, con un impatto non di poco conto sui futuri processi e sulla distribuzione del carico giudiziale.

In particolare, nell´ambito dei giudizi civili, i giudici di pace avranno competenza esclusiva e funzionale su tutte le cause condominiali (sul punto, tuttavia, si annuncia un ampio dibattito, volto ad escludere almeno le cause più delicate), i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore, le espropriazione di cose in possesso di terzi (con l´obbligo però di seguire le direttive di un giudice togato) e i procedimenti meno complessi in materia di successioni e comunione.

La competenza per valore viene portata dall´attuale tetto di 5.000 euro fino a 30mila euro, che diventano 50mila per gli incidenti stradali (attualmente 20mila euro).

Il giudice di pace avrà poi la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro.

Sul piano della competenza penale, saranno attribuite nuove fattispecie di reato come minaccia e furto perseguibile a querela, abbandono di animali e contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette, commercio e vendita di fitofarmaci e rifiuto di fornire le generalità alle forze dell´ordine.

Le altre norme
Il magistrato onorario durerà in carica per 4 anni, rinnovabili una sola volta. Sarà anche possibile, in ipotesi tassative, applicare i giudici onorari nella trattazione di processi civili e penali di competenza del tribunale ordinario, con l´eccezione dei procedimenti cautelari e possessòri in materia civile e nelle controversie di lavoro e previdenza e in campo penale delle funzioni di gip e gup e per qualsiasi procedimento che non consente la citazione diretta.

Lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per due mandati sarà titolo preferenziale nei concorsi per la pubblica amministrazione.

Novità, pure sulle modalità d´accesso: per la nomina basterà unicamente la laurea in giurisprudenza senza necessità di avere anche il titolo di avvocato, ma verranno sbarrate le porte a chi è già in pensione. Quanto ai requisiti anagrafici, si andrà dai 27 ai 60 anni, e la delega definirà i titoli preferenziali e il procedimento di nomina dei giudici, che spetterà alla sezione autonoma della magistratura onoraria (che dovrà essere istituita) del Consiglio giudiziario.

Unificazione magistrati onorari. Ci sarà un´unica figura di giudice onorario, denominato giudice onorario di pace (gop), inserito in un solo ufficio giudiziario; viene meno, dunque, la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di Tribunale. I magistrati requirenti onorari confluiranno invece nelle procure della Repubblica in una specifica articolazione (ufficio dei vice procuratori onorari). Altra novità è che per la nomina basterà la sola laurea in giurisprudenza, ma niente più accesso a chi è già in pensione. Ridefiniti, altresì, il requisito dell´età (27 – 60 anni), i titoli preferenziali e il procedimento di nomina che ora spetterà alla sezione autonoma della magistratura onoraria (che va istituita) del Consiglio giudiziario.





Fonte: La Legge per tutti