Di Redazione su Sabato, 30 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Giudici "azzerano" UniCT: 30 giorni al Rettore per eseguire, poi poteri a Commissario ad acta

Clamorosa sentenza quella depositata dal Cga nella serata del 29 luglio.
Il giudice amministrativo di appello, che in Sicilia costituisce una Sezione del Consiglio di Stato, ha infatti ribaltato la sentenza n. 2593/2015 con cui il Tar di Catania aveva respinto il ricorso della prof.ssa Febronia Elia diretto a far dichiarare l´inerzia degli organi dell´Ateneo catanese rispetto agli adempimenti necessari ai fini dell´esecutivo e della precedente sentenza del Cga n. 150 del 27/1/2015 con la quale era stato annullato, su ricorso del Miur, lo Statuto della stessa Università etnea per non essersi i suoi organi adeguati al procedimento stabilito per legge.
Secondo la docente ricorrente, l´annullamento dello Statuto, sulla base del principio conformativo e demolitivo della sentenza di annullamento, avrebbe imposto al Rettore di avviare immediatamente le procedure per la ricostituzione ex novo degli organi di governo dell´ateneo, ma questo non era accaduto, e proprio a fronte del prolungato silenzio dell´Ateneo rispetto alla propria diffida, la docente si era determinata a proporre ricorso al Tar, da questo respinto, e quindi appello al Cga per la riforma della sentenza (di rigetto) del giudice etneo.
Il Tar, con la sentenza in commento, ha interamente accolto il gravame, ricostruito il complesso procedimento, individuato il thema decidendum, dichiarato l´obbligo di avviare le procedure per la ricostituzione degli organi, concesso 30 giorni al Magnifico Rettore, nominato in sua vece, nel caso di inadempimento nel suddetto termine, il Segretario Generale di palazzo Chigi quale Commissario ad acta.
Si tratta, quindi, di un autentico "terremoto", unico ed inedito in Italia, che l´Ateneo catanese avrebbe ben potuto evitare sol che si fosse adeguato alla pronuncia del giudice amministrativo, di fronte al quale, invece, l´Ateneo, nelle more della decisione, non ha neppure ritenuto di produrre i propri atti (di sostanziale adeguamento alle determinazioni del Miur) che avrebbero potuto indurre il Cga a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Si tratta adesso di capire quale potrebbe essere la sorte delle delibere di organi universitari che, a far data dal deposito della sentenza del Cga del 2015, potrebbero essere ritenuti abusivamente costituiti.
Si allega la sentenza del Cga