Di Redazione su Martedì, 30 Agosto 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Giornalisti, contribuzione: S.C. stabilisce criteri su buoni pasto, trasferte, aggiornamento professionale

Di ciò si è occupata la Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Lavoro, con Sentenza 26/07/2016 n. 15430.
Con sentenza n. 971/2011, la Corte di Appello di Roma, riformando la pronuncia del locale giudice del lavoro, aveva respinto l´opposizione di SKY ITALIA S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 170/08, emesso a suo carico ad istanza di INPGI ritenendo fondato il credito contributivo azionato da INPGI.
La Corte capitolina in primo luogo disattendeva completamente il gravame di SKY in ordine alle contribuzioni per i corsi di aggiornamento professionale (art. art. 45 del c.c.n.l. di settore) non ricorrendo gli estremi della esenzione contributiva.
Respinte anche le domande di SKY riguardo ai buoni pasto, considerato che le esenzioni contributive erano consentite solo per quelli erogati in occasione di particolari ricorrenze.
Quanto alla indennità di residenza dovuta a corrispondenti esteri, ad avviso della Corte territoriale, la sentenza appellata andava in parte confermata, dovendosi dichiarare la computabilità a fini contributivi delle relative erogazioni nella ridotta misura del 50%, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 8, gli assegni di sede e le altre indennità percepite per i servizi prestati all´estero costituiscono reddito nella misura del 50%.
Quanto, infine, all´affitto dell´abitazione utilizzata all´estero dal giornalista, la Corte riteneva che, non trattandosi di trasferta, non era configurabile l´ipotesi del rimborso spese a carico di SKY, traendone la conseguenza della riconducibilità quale reddito delle erogazioni, con il (conseguente) loro assoggettamento a contribuzioni.
Meritava, invece, pieno accoglimento la doglianza relativamente all´abbonamento al pacchetto SKY completo, osservando la Corte che il pacchetto di abbonamento SKY poteva costituire strumento professionale in grado di accrescere e di migliorare la capacita´ di lavoro dei dipendenti giornalisti.
Per la riforma della detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione SKY ITALIA S.r.l. con quattro motivi.
L´INPGI resisteva alla impugnazione ma proponeva anche ricorso incidentale con altri tre motivi.
Con l´ultimo, deduceva violazione e falsa applicazione art. 45 del CCNL (D.P.R. 16 gennaio 7961, n. 153) in relazione all´art. 1362 c.c. e all´art. 1369 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte - non serviva all´aggiornamento professionale l´abbonamento SKY, mancando specifiche esigenze della redazione.
La Corte ha rigettato completamente il ricorso di SKY ed ha invece accolto quello incidentale di INPGI ritenendo fon data proprio questa censura.
Ritenendo, in particolare e per quanto qui interessa, che l´aggiornamento professionale dei giornalisti può risultare esente da imposizione contributiva soltanto ove correlato alle precise finalità consentite dalla contrattazione collettiva di riferimento, ma che nel caso in questione la parte onerata non aveva in alcun modo soddisfatto l´onere della prova.
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente -

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Federico - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4156/2012 proposto da:

SKY ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-H, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell´avvocato PETROCELLI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell´avvocato PETROCELLI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorso successivo -

contro

SKY ITALIA S.R.L. C.F (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO CANTORI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso successivo -

avverso la sentenza n. 971/2011 della CORTE D´APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2011 r.g.n. 9681/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l´Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito l´Avvocato PETROCELLI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 971 del 2 - 9 nove febbraio 2011 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia impugnata, con la quale il locale giudice del lavoro aveva respinto l´opposizione di SKY ITALIA S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 170/08, emesso a suo carico ad istanza dell´Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) "Giovanni Amendola", ritenendo fondato il credito contributivo azionato, revocava l´opposto provvedimento monitorio, pero´ condannando la societa´ appellante - gia´ opponente - a pagare all´Istituto appellato la somma di 34.175,00 Euro per contributi omessi e somme aggiuntive a aggiornate al sette novembre 2007, oltre interessi legali, compensando quindi per due terzi le spese di lite, per il resto liquidate a carico della societa´.

La Corte capitolina in primo luogo disattendeva completamente il gravame di SKY in ordine alle contribuzioni per assenti corsi di aggiornamento professionale, di cui all´art. 45 del c.c.n.l. di settore, avuto peraltro anche riguardo al contratto integrativo aziendale in materia del 9 ottobre 2001, laddove pero´ non ricorrevano, secondo la medesima Corte, gli estremi dell´invocata esenzione contributiva, ritenendo altresi´ inammissibile la prova articolata richiesta dall´opponente, tenuto conto inoltre delle somme risultanti versate ai dipendenti come da menzionato accertamento ispettivo.

Parimenti, del tutto infondato era l´appello relativo ai buoni pasto, non ritenendo la Corte romana nella specie le condizioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lettera b, posto che le erogazioni ivi contemplate erano solo quelle concesse in occasione di festivita´ o ricorrenze, mentre i buoni de rame erano stati corrisposti con continuita´ da gennaio 2005 al marzo 2006.

Quanto, poi, all´esonero ex D.Lgs. n. 503 del 1992, ed al menzionato precedente di questa S.C., ad avviso del giudice di appello, nella vicenda in esame tale esenzione era stata in effetti applicata fino al limite del valore di 5,16 Euro, con riconduzione a reddito e quindi a contribuzione solo della quota eccedente, conformemente alle previsioni di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 51, comma 2, lett. c. Meritava, invece, pieno accoglimento la doglianza relativamente all´abbonamento al pacchetto SKY completo, osservando tra l´altro in via preliminare che anche l´INPGI ammetteva che il pacchetto poteva costituire strumento professionale in grado di accrescere e di migliorare la capacita´ di lavoro dei dipendenti giornalisti.

Quanto, all´indennita´ di residenza, per corrispondenti esteri, ad avviso della Corte territoriale, la sentenza appellata andava in parte confermata, dovendosi dichiarare la computabilita´ a fini contributivi delle relative erogazioni nella ridotta misura del 50%, cosi´ come richiesto in via gradata dall´appellante, essendo applicabile il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 8, secondo cui gli assegni di sede e le altre indennita´ percepite per i servizi prestati all´estero costituiscono reddito nella misura del 50%, mentre sul punto l´INPGI si era limitato a dedurre l´inapplicabilita´ di tale norma per il fatto che l´attivita´ all´estero era stata continuativa.

Infine, la Corte distrettuale disattendeva ogni doglianza relativa all´affitto dell´abitazione utilizzata all´estero dal giornalista S., non trattandosi di trasferta, essendo (OMISSIS) l´ordinaria sede di lavoro dello stesso e non essendo configurabile nella specie l´ipotesi del rimborso spese a carico di SKY, donde l´evidente riconducibilita´ delle relative erogazioni a reddito, quali attribuzioni patrimoniali aggiuntive in favore del dipendente, con conseguente loro assoggettamento a contribuzioni, non ravvisando, invece, la Corte di merito, alcuna delle tassative ipotesi di esclusione previste dalla L. n. 153 del 1969, art. 12. A tale scopo veniva richiamata la sentenza n. 10399 del 04/10/1995 di questa Corte (sezione lavoro, secondo cui sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all´utilizzazione dell´alloggio concessa ai dipendenti anche quando tale prestazione consenta ai medesimi di soggiornare in maniera adeguata all´interno del cantiere di lavoro, evitando il disagio di un lungo, quotidiano, percorso per accedervi. Infatti, per i lavoratori, tenuti per legge a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un´utilita´ cospicua, anche se accompagnata da un vantaggio per la produttivita´ dell´impresa. D´altra parte l´equivalente di tale prestazione di alloggio non e´ adeguatamente assimilabile ad alcuno degli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile, secondo l´elencazione tassativa di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12).

Avverso l´anzidetta pronuncia del 2/9 febbraio 2011 proponeva ricorso per cassazione SKY ITALIA S.r.l. con atto notificato in data sette - otto febbraio 2012, depositato ed iscritto il 21 febbraio 2015, affidato a quattro motivi, relativamente alla parte in cui l´opposizione al suddetto d.i. non era stata interamente accolta (1 - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali, nonche´ degli artt. 1362 e 1363 c.c., circa l´escluso esonero per l´aggiornamento professionale; 2 - violazione falsa applicazione art. 112 c.p.c. - art. 360 c.p.c., n. 3 - per la ritenuta inammissibilita´ della prova testimoniale; 3 - violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. b; 4 - violazione e falsa applicazione L. n. 153 del 1969, art. 12, e dell´art. 51, comma 8, T.U.I.R.).

L´INPGI resisteva all´impugnazione avversaria con controricorso, notificato il 28-29 febbraio 2012.

Peraltro, lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", con separato atto, notificato in data sette / otto febbraio 2012 ed iscritto il 22 febbraio 2012, aveva proposto anch´esso ricorso per la cassazione (parziale) avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi:

L) illogicita´ e contraddittorieta´ motivazione impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, tra il negato esonero per l´aggiornamento professionale e la successiva ammessa esenzione per il paahetto completo SKY, tenuto conto di quanto al riguardo previsto dall´art. 45 c.c.n.l. 1 marzo 2001 - 28 febbraio 2005 ("Le parti, allo scopo di soddisfare l´esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:

- le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilita´, d´intesa con le direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative determinandone programma, durata, modalita´ di svolgimento e di partecipazione;

- ciascuna azienda favorira´ la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; e´ rinviata alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;

- le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiuntamente - in collaborazione con gli organismi professionali - corsi nazionali o di aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi, durata, modalita´ di partecipazione dei giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale");

2 - violazione e falsa applicazione L. n. 153 del 1969, art. 12, modificato dal D.P.R n. 917 del 1986, art. 51, T.U.I.R., artt. 112 e 115 c.p.c., e art. 414 c.p.c., n. 4, nonche´ artt. 2697 e 2727 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), per quanto concerne il controvalore dell´abbonamento al pacchetto completo SKY, all´uopo citando il precedente di questa Corte (sezione lavoro), n. 461 in data 11/01/2011 (secondo cui in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, atteso, da un lato, la generale presunzione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 1, - in virtu´ della quale si considera retribuzione tutto cio´ che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro - e, dall´altro la tassativita´ dell´elencazione delle voci che, in base allo stesso art. 12, comma 2, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell´onere probatorio comporta che l´ente previdenziale deve dimostrare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purche´ in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre e´ onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. Nella specie, quindi, veniva confermata la sentenza impugnata, che, in applicazione del suindicato principio di diritto e con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, aveva ritenuto la - natura retributiva delle somme corrisposte dal datore di lavoro, non avendo questi provato che si trattasse di meri rimborsi spese. Conforme, peraltro, Cass. n. 1077/1999). Nella specie la societa´ non aveva specificato a quali delle ipotesi tassative di esclusione dalla base imponibile, ex art. 51 TUIR, facesse riferimento. In ogni caso, non aveva provato, pur essendone onerata, che le somme relative all´abbonamento SKY rientrassero in una delle specifiche ipotesi di esenzioni vigenti, sicche´ trovava applicazione la presunzione contraria, derivante dal testo dello stesso art. 51;

3 - dotazione e falca applicazione art. 45 c.n.Lg. (D.P.R. 16 gennaio 7961, n. 153 - norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti) in elazione all´art. 1362 c.c. e ss., nonche´ art. 1369 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendosi che non serve all´aggiornamento professionale l´abbonamento SKY, mancando specifiche esigenze della redazione.

A sua volta, SKY ITALIA S.r.l. ha resistito al ricorso dell´INPGI con proprio controricorso di cui alla data di notifica 1619 marzo 2012.

Le parti, infine, hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

In via preliminare, i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell´art. 335 del codice di rito, trattandosi di distinte impugnazioni avverso la medesima pronuncia. Parimenti, i motivi posti a sostegno, rispettivamente, dei suddetti ricorsi possono essere esaminati congiuntamente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni, tenuto conto della stretta connessione sussistente tra le relative argomentazioni.

Nel merito, il ricorso di SKY ITALIA va respinto, mentre deve essere accolto quello delPINPGI, mirato alla cassazione della parte della decisione relativa al c.d. pacchetto SKY completo, laddove e´ stata denunciata violazione e falsa applicazione dell´art. 45 del c.n.l.g. (D.P.R. n. 15 del 1961), in relazione altresi´ ai principi di diritto che regolano la materia, secondo la normativa di legge ratione temporis vigente, con conseguente assorbimento del 2 e del 1 motivo e rinvio al giudice di merito per i relativi accertamenti e decisioni del caso.

In effetti, la lettura operata dalla Corte territoriale della disciplina collettiva in materia di aggiornamento professionale dei giornalisti, non appare diretta ad introdurre, in contrasto con il disposto dell´accordo integrativo aziendale del 9.10.2001, attuativo dell´art. 45 c.c.n.l. all´epoca vigente, un obbligo ulteriore, rispetto a quello previsto dall´accordo della preventiva autorizzazione del Direttore, fondata sull´apprezzamento discrezionale da parte del medesimo della corrispondenza dell´iniziativa proposta agli interessi produttivi aziendali, obbligo dato "dalla presentazione di un preventivo dettagliato programma in grado di evidenziare il contenuto formativo in termini di correlazione esistente tra il viaggio e la visita culturale ed il miglioramento delle competenze professionali del giornalista", bensi´ si limita ad inquadrare, correttamente avvalendosi di un criterio di interpretazione sistematica, la previsione dell´accordo integrativo nel contesto normativo disciplinato dal contratto collettivo nazionale, giungendo al risultato esegetico, ineccepibile sul piano - logico e giuridico, per cui la generica dicitura "altre iniziative" recata dall´accordo integrativo, debba comunque tradursi nel riferimento a "corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competerne", espressamente contenuto nel citato art. 45, alla cui stregua pienamente ai legittimava la mancata ammissione dei mezzi istruttori volti ad attestare, con riferimento ad iniziative non riconducibili a quelle ivi indicate, la ricorrenza degli ulteriori requisiti di ammissibilita´ di cui all´accordo integrativo. In particolare, la Corte territoriale, richiamati l´art. 45, del contratto collettivo (fonte primaria, la cui ratio in materia, e´ quella di assicurare la crescita e l´aggiornamento professionale dei giornalisti dettando tuttavia, in considerazione della prevista esenzione contributiva, puntuali e precise formalita´ atte a garantire l´effettività´ dell´aggiornamento, evitando ogni possibile uso improprio e strumentale) e l´art. 13, dell´accordo integrativo, osservava che in difetto della necessaria rigorosa prova documentale, non desumibile per nessuno dei giornalisti indicati nel verbale di accertamento ispettivo, del tutto legittima risultava l´operata applicazione contributiva sulle somme versate ai dipendenti specificamente indicati in tale verbale, citando altresi´ i relativi allegati da 7 a 17. Di conseguenza, il motivo di appello, concernente l´aggiornamento, andava respinto, senza far luogo all´istruttoria sollecitata dalla societa´, vieto che i capitoli di prova per testi erano in parte superflui, alla luce dell´acquista documentazione, ed in parte inammissibili per la loro genericita´, nonche´ per il carattere prettamente valutativo delle articolare circostanze (il tutto come dettagliatamente e distintamente precisato a pag. due della sentenza qui impugnata).

Il riferimento al medesimo criterio interpretativo, soprattutto riguardo all´inciso "...attinenti le loro specifiche competenze" (ma vedi anche il rinvio contenuto nello stesso art. 45, tra l´altro, alle "specifiche esigenze"), escludeva la possibilita´ di un´estensione indiscriminata dell´aggiornamento professionale ivi contemplato, nel cui ambito poter includere pure il completo abbonamento televisivo, concesso della Societa´ ai propri dipendenti giornalisti, senza alcun preciso riferimento al settore di attivita´ cui gli stessi sono addetti; cio´ che, pertanto, giustifica la doglianza sul punto svolta, specie con il 3^ motivo del ricorso INPGI, che va, per l´effetto, accolto, con ovvio superamento e conseguente assorbimento in ogni caso delle altre contrapposte dirgliene (soprattutto sub primo motivo del ricorso SKY ITALIA, notificato il 9 febbraio 2012) mosse dalla societa´ in relazione all´applicazione della contrattazione collettiva ed alla portata dell´accordo integrativo, per cui risulterebbero violati i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e 1365 c.c., in tema di interpretazione dei contratti.

Ed invero, al riguardo la societa´, nel richiamare peraltro in modo frammentario ed incompleto la disciplina integrativa, assume che la stessa non prevedeva affatto la presentazione di un preventivo dettagliato programma, ma soltanto una preventiva autorizzazione da parte del direttore, previa valutazione della corrispondenza agli interessi produttivi aziendali, nonche´ inoltre per i giornalisti, che al due marzo 2001 non avessero ancora seguito periodi di aggiornamento professionale, gia´ maturati, di recuperare tali periodi entro il 31-12-2001, sicche´ solo in tal caso occorrevano progetti individuali di aggiornamento professionale, da presentare in via preventiva al direttore. Si sarebbe trattato, dunque, di due diverse modalita´ autorizzative, la cui valenza differenziale era stata del tutto ignorata dalla Corte di Appello in violazione c falsa applicazione dei smarriti artt. 1362 e 1365 (art. 1362. Intenzione dei contraenti. - 1. Nell´interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle pani e non limitarsi al senso letterale delle parole. 2. Per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratti. art. 1365. Indicazioni esemplificative. - 1. Quando in un contratto si e´ espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali; secondo ragione, puo´ estendersi lo stesso patto).

Tuttavia, la ricorrente non solo ha omesso di precisare in proposito quali fossero i conciati motivi di gravame (avverso l´impugnato integrale rigetto della sua opposizione al suddetto d.i.), ma neppure ha specificato in quali esatti termini i giudici dell´appello avrebbero errato nello specifico, omettendo di considerare la comune intenzione dei contraenti, privilegiando il senso letterale delle parole adoperate, trascurando il loro comportamento complessivo, ovvero irragionevolmente escludendo i casi non espressi nelle indicazioni esemplificative (v. l´art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale gia´ dalla lettura del ricorso il giudice di legittimita´ deve essere posto in grado di poter cogliere immediatamente i vizi denunciati in relazione alla fattispecie da esaminare, sicche´ occorre verificare tra Peltro quanto e quando specificamente dedotto e richiesto in primo grado, ed in occasione del successivo gravame, anche per stabilire la tempestivita´ e la ritualita´ dell´ulteriore impugnazione, e quindi le sua ammissibilita´, altrimenti non consentita nel caso di novita´, nonche´ per poter comprendere agevolmente la fondatezza, o meno, e l´attinenza delle addotte violazioni rispetto a quanto deciso in sede di merito - V. tra l´altro Cass. civ. sa. 6 - 3, n. 1926 del 03/02/2015, secondo cui per soddisfare il requisito imposto dall´art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l´esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita´, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porte il giudice di legittimita´ in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessita´ di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. Conforme Cass. n. 7825/ 2006).

Piuttosto, la ricorrente SKY ITALIA con la sua impugnazione ha violato le norme di rito, non avendo compiutamente dedotto le enunciate doglianze, avendo omesso tutti i necessari riferimenti, ma soprattutto non avendo puntualmente confutato il complessivo inquadramento della vicenda, compiuto dalla Corte di Appello alla luce della suddetta fonte primaria, di cui l´accordo costituiva mera attuazione integrativa, in base altresi´ alla suindicata ratio del contratto collettivo in tema di aggiornamento culturale-professionale, teleologicamente connessa all´esonero contributivo in questione, donde la necessita´ di sicuri riferimenti volti ad assicurare l´effettivita´ dell´aggiornamento, evitando cosi´ ogni possibile uso improprio e strumentale dell´agevolazione, riguardo percio´ alle specifiche esigenze e competenze, allo scopo previste dal contratto collettivo all´art. 45. Del resto, la corretta impostazione ermeneutica fornita nella specie dalla Corte distrettuale appare coerente con la regola dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), laddove l´art. 51, (determinazione del reddito di lavoro dipendente) al comma 1, fissa il principio onnicomprensivo, secondo cui il reddito di lavoro dipendente e´ costituito (non solo) da tutte le somme, ma pure dai valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d´imposta, anche sono forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Per contro, al comma 2, sono elencate tassative e specifiche deroghe al principio di legge, con valore evidentemente presuntivo, nel senso che non concorrono a mutare il reddito, tra l´altro, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavami o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita´ a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a... (lettera a); le erogazioni liberali concesse in occasione di fredda o ricorrenze alla generalita´ o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d´imposta a Lire 500.000, nonche´ i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell´usura ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1994 n. 172 (lett. b).

Pertanto, le ulteriori argomentazioni di cui al primo motivo della societa´ SKY, ex art. 360, comma 1, n. 3 (violazione e falsa applicazione della contrattazione collettiva nonche´ degli artt. 1362 e 1365 c.c.) risultano inconferenti rispetto alla complessiva interpretazione della normativa de qua operata dalla Corte capitolina e attengono, peraltro, anche a questioni essenzialmente di fatto, con la pretesa di rivedere gli accertamenti e le conseguenti corrette valutazioni compiute dal giudice di merito, percio´ suscettibili di censura in sede di legittimita´.

Invero, poi, la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, piu´ volte modificato, con il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, all´art. 6, comma 1), circa la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, disponeva: "1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all´art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell´articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. Le somme e i valori di cui all´art. 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui allo stesso art. 48, comma 2, lett. h). 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto... etc. OMISSIS 5. L´elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e´ tassativa....OMISSIS".

A sua volta, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), risulta modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con l´art. 1, comma 1 (in vigore dal primo gennaio 2004), ridefinendone altresi´ la struttura di titoli, capi e articoli, tra cui di conseguenza anche il Capo 4 (Redditi di lavoro dipendente) ed i successivi artt. 49 (redditi di lavoro dipendente), 50 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente), 52 (determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Di conseguenza, i riferimenti testuali contenuti nel suddetto art. 12, agli art. del d.P.R. n. 917 del 1986, non corrispondono piu´ a quanto all´epoca originariamente previsto da tale decreto, avuto riguardo appunto alla ridefinizione operata dal legislatore del 2003, dovendosi ad ogni modo tener conto che l´originario testo della L. n. 153 cit., art. 12, risulta formulato in termini analoghi all´attuale art. 51 T.U.I.R. (testo rimasto in vigore sostanzialmente inalterato sino al 31-12-1997) "Perla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio´ che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: l) di diaria o d´indennita´ di trasferta in cifra fissa, limitatamente al SO per cento del loro ammontare; 2) di rimborsi a pie´ di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l´esecuzione o in occasione del lavoro;... 6) di gratificazione o elargizione concessa una immuni a titolo di liberalita´, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche´ non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all´andamento aziendale. 7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati; erogati; nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell´importo degli assegni familiari a carico della Cassa unico assegni familiari:... L´elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e´ presa, altresi´, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sodale interessate...".

In altre parole, lino a quando il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 -armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datoti - con l´art. 6 modificava per intero il testo dell´art. 12, rimpianto di tale norma era rimasto in buona sostarne immutato. Lo stesso decreto, inoltre, all´art. 9, differiva la sua entrata in vigore al 1 gennaio 1998, confermando peraltro le vigenti esenzioni dall´imposta sul reddito delle persone fisiche di taluni redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensione, nonche´ esplicitamente abrogando le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, diverse da quelle considerate nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Dunque, l´anzidetta previgente normativa e´ sostanzialmente sovrapponibile a quella attualmente vigente, da cui chiaramente deriva, sicche´ tra l´altro ben puo´ valere quanto gia´ affermato da questa Corte con sentenza n. 1077 in data 8/02/1999, secondo cui in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un late, la generale presunzione di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 1, (in forza del quale si considera retribuzione tutto cio´ che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall´altro, la tassativita´ dell´elencazione delle voci che, in base allo stesso art. 12, comma 2, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell´onere probatorio e´ che l´ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purche´ in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre e´ onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma (nella specie veniva quindi cassata sul punto la sentenza di merito, che aveva addossato all´INPS l´onere di provare che le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di versamenti a pie´ di lista non costituivano rimborsi ai fini dell´esenzione contributiva.

In senso analogo, v. Cass. lav. n. 10399 del 04/10/1995 in tema di utilizzazione dell´alloggio concessa ai dipendenti, tenuti per legge a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un´utilita´ cospicua, anche se accompagnata da un vantaggio per la produttivita´ dell´impresa. D´altra pane, l´equivalente di tale prestazione di alloggio non e´ adeguatamente assimilabile ad alcuno degli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile, secondo l´elencazione tassativa di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12 5. parimenti Cass. lav. n. 14129 del 27/07/2004, ribadendo il carattere tassativo dell´elencazione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12.

Similmente, Cass. lav. n. 13417 del 12/12/1991 riteneva che la somministrazione dell´alloggio, il cui datore di lavoro si sia obbligato contrattualmente - anche se considerando l´alloggio stesso "di servizio" per lo svolgimento delle mansioni - costituisce comunque una attribuzione patrimoniale di esclusiva utilita´ per il dipendente, di modo che il valore dell´alloggio, in misura corrispondente all´importo del canone di locazione pagato dal datore di lavoro, va incluso nel calcolo della retribuzione ai fini dell´erogazione dell´indennita´ di anzianita´.. ancora Cass. lav. n. 3752 del 29/03/1995, secondo cui ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e´ insindacabile, ove adeguatamente motivato, l´accertamento del giudice di merito sul carattere retributivo della concessione al lavoratore dell´uso di un alloggio Cfr. ulteriormente Cass. era. un. civ. n. 3291 del 3/6/1985, secondo cui l´ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria e´ sottratto all´autonomia negoziale delle parti ed e´ direttamente determinato dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro" -cioe´ in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa - introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni, fra cui quella dell´indennita´ di trasferta, che comprende nella retribuzione imponibile per la sola percentuale del 50%, presumendo che la restante parte integri un rimborso di spese. Pertanto, con riguardo agli emolumenti che il dipendente percepisca in relazione ad attivita´ svolta fuori della sede dell´azienda o dci suoi stabilimenti, quale la cosiddetta "indennita´ di residenza" corrisposta ai giornalisti inviati per servizi all´estero, deve ritenersi che i medesimi siano soggetti a contribuzione per il solo 50% ovvero per intero, a secondo che assumano o non la natura di indennita´ di trasferta - alla stregua sia dell´interpretazione della volonta´ negoziale che di ogni concreta vicenda del rapporto, tenendo conto che tale trasferta postula la predeterminazione di un luogo fisso dell´attivita´ lavorativa e la provvisorieta´ del mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente, e non e´ quindi ravvisabile in presenza di un´attivita´ stabilmente espletata fuori sede, come oggetto di obbligazione primaria ed autonoma del dipendente, con proporzionale pattuizione del compenso - o che comunque venga a superare, ancorche´ per effetto di proroghe successive, i limiti di un incarico temporaneo cd occasionale, ricorrendo in questo caso la diversa ipotesi del trasferimento).

Invero, dal raffronto dell´art. 12 con il successivo art. 51 TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente: 1. il reddito di lavoro dipendente e´ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d´Imposta, anche sotto orma di erogazioni liberali, io relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d´imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d´imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito:...), deve parimenti ritenersi il carattere tassativo dell´elenco contenuto nel secondo comma del vigente art. 51, nonostante per quest´ultimo sia scomparsa l´espressa e dichiarata tassativita´ dell´elenco, gia´ contenuta nell´art. 12, avuto riguardo alla tecnica normativa adoperata, mediante la sistematica fissazione dell´ampia portata derivante dal principio onnicomprensivo di cui al comma 1, con successiva dettagliata elencazione delle esclusioni, di cui al comma 2, donde, nell´ipotesi di difetto di queste ultime, la presunzione operativa del primo.

Con riferimento al 2^ motivo di ricorso per SKY ITALIA, formulato in relazione all´art. 360 c.p.c, n. 3, per la dedotta violazione dell´art. 112 stesso codice, in ordine alla mancata ammissione della richiesta prova testimoniale, deve osservarsi in via preliminare che il mancato esame di una richiesta istruttoria non integra omessa pronuncia e, quindi, violazione dell´art. 112, perche´ questa norma riguarda solo le domande attinenti al merito, ma puo´ dar luogo unicamente ad omesso esame di punto decisivo della controversia e, percio´, a vizio della sentenza rilevante ai sensi dell´art. 360, comma 1, n. 5, del codice di rito ove afferisca a circostanze suscettibili di indurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 2^ civ. n. 2859 del 11/03/1995, conformi 3^ civ. n. 14242 del 17/12/1999, nonche´ Cass. n. 1985/1977, n. 2981/1977, n. 4472/1978, V. altresi´ Casss. 3^ civ. n. 423 del 18/02/1971, secondo la quale il vizio di extrapetizione o di omessa pronunzia non e´ riferibile all´ammissione o meno di mezzi istruttori).

Nel caso in esame, come gia´ detto, peraltro la Corte ha pure abbondantemente motivato sulle ragioni della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall´appellante, attuale ricorrente, sicche´ non sussiste, ad ogni modo, l´asserita violazione dell´art. 112 del codice di rito.

Circa il terzo mezzo d´impugnazione, per cui la societa´ ha dedotto la violazione falsa applicazione del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. b), con riferimento ai buoni pasto consegnati da gennaio 2005 a marzo 2006 - per i quali e´ stata ritenuta l´omessa contribuzione limitatamente al loro valore giornaliero eccedente l´importo massimo esente, pari a 5,29 Euro - il succitato testo di legge, la cui portata come gia´ detto e´ tassativa (avuto riguardo al principio generale, onnicomprensivo, fissato dall´art. 51, comma 1, con le sole deroghe consentite nei termini fissati dal secondo comma), appare palesemente infondata la diverga opinione della ricorrente, secondo cui, in base alle menzionate circolari o disposizioni ministeriali (ovviamente irrilevanti per il giudice, che, in quanto soggetto unicamente alla legge, e´ quindi tenuto alla sua rigorosa applicazione, tanto piu´ poi in relazione a mete interpretazioni di rango ammnistrativo, come tali neppure costituenti fonte normativa), la nozione di festivita´ e ricorrenze dovrebbe intendersi in senso ampio, cosi´ da includervi anche l´ipotesi dell´apertura di una nuova sede, come verificatosi nel caso di specie. Infatti, le deroghe di cui all´art. 51, comma 2, rispetto alla regola base fissata dal comma 1, sono connotate dalla eccezionalita´ delle esenzioni ivi previste, limitatamente alle sole erogazioni liberali concesse in occasione di festivita´ o ricorrenze alla generalita´ o a categorie di dipendenti, non superiori nel periodo d´imposta a Lire 500.000, nonche´ ai sussidi (anche qui) occasionali concessi (appunto esclusivamente) in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell´usura, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive. Dunque, l´occasionalita´, giustamente gia´ evidenziata dalla Corte di merito, insieme al carattere eccezionale e tassativo, di cui si e´ detto, osta a qualunque interpretazione estensiva della suddetta disposizione di legge - nei sensi invocati dalla ricorrente sulla scorta di irrilevanti ed errate diverse opinioni ministeriali - percio´ assolutamente non consentita dal contrario dettato normativo, ove correttamente inteso nella sua complessiva portata.

Quanto, infine, al 4^ motivo del ricorso per SKY ITALIA (violazione e falsa applicazione L n. 153 del 1969, art. 12, e dell´art. 51, comma 4 T.U.I.R. - cfr. D.P.R n. 917 del 1987), va rilevato che l´ottavo comma del suddetto art. 51, stabilisce, in particolare, che gli assegni di sede e le altre indennita´ percepite per serviti prestati all´estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all´estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita´ base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a farinate il reddito la sola indennita´ base nella misura del 50%. Qualora l´indennita´ per servizi prestati all´estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all´attivita´ prestata nel territorio nazionale, la riduzione compere solo sulla pane eccedente gli emolumenti predetti; applicazione questa che testualmente esclude l´applicabilita´ di quella di cui al comma 5 (comma 5 Le indennita´ percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a fermare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 al giorno, elevate a Lire 150.000 per le traitene all´estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caro di rimborso delle pese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e´ ridotto di un terzo. Il limite e´ ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di tingono analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all´alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche´ i rimborsi di altre mese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all´importo massime giornaliero di Lire 30.000, elevate a Lire 50.000 per le trasferte all´estero. Le indennita´ o i rimborsi di mese per le trasferte nell´ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di mese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito). Tuttavia, va pure richiamato il successivo comma 8 bis, secondo cui, "in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8", il reddito di lavoro dipendente, prestato all´estero in via continuativa e come oggetto esclusivo dei rapporto da dipendenti che nell´arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e´ determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

- Orbene, sul punto la Corte territoriale riteneva parzialmente fondato l´interposto gravame, laddove quanto all´indennita´ di residenza per i corrispondenti esteri andava dichiarata la computabilita´ a fini contributivi delle relative erogazioni.nella ridotta misura del 50%, cosi´ come peraltro chiesto in via gradata dall´appellante. In proposito, escluso il carattere forfettario del rimborsa e che si trattasse di emolumenti riconosciuti da SKY solo in ragione e per il tempo della prestazione del servizio all´estero, i giudici di appello ritenevano, di conseguenza, applicabile il dettato di cui al citato comma 8, sicche´ soltanto in ragione del 50% tali assegni erano assoggettabili a contribuzione, osservando, attrai, come il concetto di continuita´ o meno della prestazione all´estero fosse del tutto estraneo al succitato testo di legge, percio´ senza alcun riferimento alla sua durata (saltuaria, limitata o continuativa). Per contro, la Corte di merito giudicava infondato l´appello, relativamente alla locazione dell´alloggio utilizzato dal giornalista B. a (OMISSIS), sede di lavoro di costui, non trattandosi quindi di trasferta, sicche´ non era configurabile la dedotta ipotesi del rimborso spese a carico di SKY. Ne derivava, all´evidenza, la riconducibilita´ delle relative erogazioni a reddito, quali attribuzioni patrimoniali aggiuntive in favore del dipendente, con conseguente imponibilita´ contributiva.

L´anzidetta applicazione, dunque, appare del tutto ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, alla luce altresi´ dei surriferiti principi e considerazioni, relativi ai citati artt. 12 e 51, di guisa che non meritano pregio le dissenzienti opinioni al riguardo espresse dalla ricorrente.

Dunque, risultando infondati cd in parte anche inammissibili i motivi del ricorso di SKY ITALIA S.r.l., l´impugnazione di quest´ultima va per intero respinta.

Per contro, come gia´ anticipato, la sentenza de qua va cassata in relazione al 3^ motivo del ricorso proposto dall´INPGI, atteso che in particolare detta pronuncia, relativamente al c.d. pacchetto SKY completo, non risulta comunque aver adeguatamente considerato la portata del succitato contratto collettivo unitamente alle norme di legge vigenti in materia per la determinazione del reddito, soggetto a contribuzione previdenziale, laddove le esenzioni vanno rigorosamente provate da parte datoriale, negli specifici e tassativi termini consentiti, di guisa che poi l´aggiornamento professionale puo´ risultare esente da imposizione contributiva soltanto ove concilio alle precise finalita´ consentite dalla contrattazione collettiva di riferimento (nella specie l´art. 45 del c.n.l.g. - iniziative culturali - professionali attinenti alle specifiche competenze dei singoli giornalisti interessati alla loro partecipazione, secondo le modalita´ ivi previste pure attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale). Invero, sul punto la sentenza de qua ha pretermesso ogni riferimento alla contrattazione collettiva, essendosi limitata ad ammettere, ma in senso del tutto generico ed astratto la possibilita´ che il pacchetto in discussione costituisca strumento professionale in grado di accrescere e migliorare la capaciti di lavoro dei dipendenti giornalisti. Di conseguenza, una volta riconosciuta la suddetta possibile funzione dell´abbonamento in parola, secondo la Corte di merito, appariva arbitraria e non convincente la distinzione operata dall´Istituto, senza alcun supporto normativo e logico, tra i diversi giornalisti beneficiari in relazione allo specifico settore di appartenenza per ciascuno di loro all´atto dell´accertamento ispettivo; cio´ per l´assorbente considerazione che non potevano negarsi il diritto ed il concreto interesse di parte datoriale, anche nella prospettiva di uno jus variandi ex art. 2103 c.c., ad assicurare la diffusa conoscenza tra i dipendenti giornalisti a prescindere dal loro settore d´impiego, di tutti i piu´ significativi settori e aspetti della vita sociale. Pertanto, la Corte, affermava con tranquillante certezza che il c.d. pacchetto Sky costituiva strumento di accrescimento professionale del beneficiario giornalista, donde l´esonero da contribuzione per tutti i valori al pacchetto riferiti, quali precisati nel verbale ispettivo in atti e nell´opposto d.i.- Come si vede, dunque, l´anzidetta affermazione, peraltro senza alcun supporto normativo, se non il generico rinvio ad un futuro ed ipotetico jus vadandi ex art. 2103, percio´ del tutto eventuale, si appalesa comunque immediatamente erronea, laddove, pur non espressamente richiamando la contrattazione collettiva vigente in materia, finisce comune per violarla nel momento in cui ammette l´esenzione in funzione dell´aggiornamento professionale in genere, peraltro indipendentemente da ogni problematica di ordine probatorio (invero occorrendo, nei sensi anzidetti, idonea dimostrazione in base alla vigente normativa di legge), contrariamente alle previsioni del contratto collettivo, invece connesse alle suddette specifiche competenze, oltre che alle specifiche esigenze e diponibiliti aziendali.

A tal riguardo, pertanto, rendendosi necessari ulteriori accertamenti, anche per la quantificazione della somma se del caso ulteriormente detraibile dalla contribuzione spettante all´INPGI per quanto ancora dovuto (a pane il parziale accoglimento dell´appello, con riferimento alla subordinata istanza della societa´, in relazione alla computabilita´ dell´indennita´ di residenza per corrispondenti esteri nella ridotta misura del 50%, per cui non vi e´ stata impugnazione dell´Istituto, di modo che, stante altresi´ il divieto di reformatio in peius, sul punto si e´ ormai formato giudicato favorevole a SKY ITALIA), si rende necessario il rinvio al giudice di merito, quindi anche relativamente al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimita´.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello di SKY ITALIA S.r.l. ed in accoglimento del 3^ motivo del ricorso proposto dall´I.N.P.G.I. "G. Amendola", assorbiti i primi due, cassa l´impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, quindi, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Cosi´ deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016