La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21644 del 24 maggio 2016, ha stabilito che la detenzione e il trasporto di materiale esplodente(nel caso di specie giocattoli pirici) in quantità elevate e in condizioni tali da risultare, per le modalità di come venivano trasportate, micidiali e quindi rientranti nella categoria degli esplosivi veri e propri, integra il reato più grave sotto la forma di delitto e non di contravvenzione di cui all´art 678 CP. Infatti nel caso di specie i due giovani che si apprestavano a recarsi nei pressi di un cantiere Tav a bordo della loro autovettura per partecipare ad una protesta No Tav, venivano condannati dal Tribunale di Torino ad anni due e mesi due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa perché ritenuti colpevoli del delitto di cui alla legge sulla detenzione degli esplosivi. La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello seppure con la diminuzione della pena afflitta e confermata, a seguito del rigetto del ricorso proposto dagli imputati, anche dalla Corte Suprema.
I giudici della Prima Sezione Penale infatti hanno ribadito che anche i singoli elementi esplodenti che considerati da soli non rivestono il carattere potenziale della micidialità e della pericolosità per l´incolumità delle persone e per l´integrità delle cose, quando vengono detenuti in quantità apprezzabile e in condizioni del tutto prive di cautele, integrano il delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di congegni esplosivi di cui alla L. n. 497 del 1974.
I giudici della Prima Sezione Penale infatti hanno ribadito che anche i singoli elementi esplodenti che considerati da soli non rivestono il carattere potenziale della micidialità e della pericolosità per l´incolumità delle persone e per l´integrità delle cose, quando vengono detenuti in quantità apprezzabile e in condizioni del tutto prive di cautele, integrano il delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di congegni esplosivi di cui alla L. n. 497 del 1974.
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