Inquadramento normativo: Decreto Cura Italia, messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020, circolare Inps n. 45 del 25 marzo 2020
Congedi Covid 19: sono congedi indennizzati straordinari, di massimo 15 giorni complessivi fruibili, per un periodo continuativo o frazionato, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (attualmente, dal 5 marzo al 3 aprile). Il congedo è previsto anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
È stato introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID19. Con il messaggio Inps n. 1281 del 20 marzo 2020, sono state fornite le prime indicazioni operative; la circolare 45/2020 contiene le istruzioni su come richiedere il congedo.
A chi spetta: il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
I predetti lavoratori devono avere figli di età non superiore ai 12 anni (il limite d'età non si applica, tuttavia per i figli disabili in situazione di gravità di cui al comma 3 articolo 3 della legge 104/92).
Lavoratori iscritti alla gestione separata e autonomi: per queste categorie lavorative, il congedo spetta a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di un minimo contributivo e della regolarità contributiva. Requisiti specifici per ottenerlo è, quindi:
-l'iscrizione esclusiva nella Gestione separata o nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza (per i lavoratori autonomi);
-la sussistenza di un rapporto attivo (per i soggetti iscritti alla Gestione separata) e di una partita IVA attiva (per i lavoratori autonomi), non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
Focus: È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In tal caso, la relativa domanda va presentata solo al proprio datore di lavoro e non all'INPS.
Differenze rispetto al congedo ordinario: il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un'indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età, mentre per il congedo ordinario è prevista un'indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni.
Anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'Inps possono usufruire di tale congedo se i figli abbiano fino ai 12 anni di età, laddove il congedo ordinario è previsto – per il genitore iscritto alla gestione separata – sino al 3 anno di età del figlio e – per il lavoratore autonomo iscritto all'Inps– per il solo primo anno di età.
Per tutti i lavoratori, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico, qualora i genitori abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale.
Requisiti: il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che:
-non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (l'eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito nel periodo disciplinato dall'articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta);
-nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
-non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Cumulo: è possibile cumulare, nell'arco dello stesso mese:
- il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Trattamento economico: il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un'indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.
Per i lavoratori dipendenti, l'indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Per i lavoratori iscritti alla gestione separata l'indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
Il computo delle giornate ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.
Procedura per la domanda: i genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni (o i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno) che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare domanda all'INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale; i lavoratori dipendenti devono altresì presentare istanza al proprio datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l'astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti, infatti, saranno considerati d'ufficio dall'Istituto come congedo COVID-19 e i datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale.
Nel caso in cui i genitori abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per il congedo parentale:
- i genitori dipendenti possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19; nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l'onere per i genitori, non appena sarà completato l'adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all'Istituto;
-diversamente, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che saranno opportunamente modificate a tal fine.
Per tutte le categorie di lavoratori, la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
Lavoratori pubblici: le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. La domanda, quindi, non va presentata all'Inps ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Resta ferma la prescrizione secondo cui il congedo e il relativo trattamento economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.