Di Redazione su Domenica, 17 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

G.E., revoca sentenza condanna successiva ad abolizione reato, SS.UU. precisano condizioni

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 26259/2016, resa in esito all´udienza del 29/10/2015, depositata il 23/6/2016.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibilità, per il giudice dell´esecuzione, di revocare per abolitio criminis una sentenza di condanna emessa nei confronti di uno straniero irregolare per il reato di cui all´art. 6, terzo comma, T.U. Imm., dopo le modifiche apportate a tale articolo dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, ed interpretate dalle Sezioni Unite nel senso che soggetto attivo del reato può ormai essere il solo straniero regolarmente soggiornante (cfr. Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, Alacev), hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il giudice dell´esecuzione può revocare, ai sensi dell´art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l´entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorchè l´evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione».
Sentenza allegata