Con riferimento alla giustizia amministrativa, è stato ritenuto che le ragioni di urgenza connesse alla ritardata tutela cautelare a causa dei differimenti delle camere di consiglio e delle udienze per l'emergenza sanitaria nazionale Covid 19 costituiscano, unitamente al fumus boni iuris e al periculum in mora, valido presupposto per l'accoglimento della domanda cautelare interinale.
Questo è quanto ha statuito il Tar Puglia con decreto n. 117 del 18 marzo 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa.
La stazione appaltante:
- ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di pulizia delle proprie aree interne ed esterne;
- ha comunicato il nome dell'aggiudicatrice, disponendo l'esecuzione anticipata del servizio e la stipulazione del relativo contratto.
La ricorrente ritiene illegittima tale aggiudicazione e pertanto ha agito in giudizio al fine di impugnare il relativo provvedimento, nonché, tra gli altri atti di gara, il provvedimento con cui è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio, recante notizia dell'avvenuta stipulazione del contratto. La ricorrente, così, ha chiesto ai Giudici amministrativi l'annullamento di tali atti, previa sospensione della loro efficacia.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico del Tar.
La decisione del Tar
Innanzitutto appare opportuno far rilevare che l'art. 56 cod. proc. amm. stabilisce che «prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie».
Ciò premesso, tornando al caso di specie, a parere della ricorrente, gli atti impugnati sono illegittimi in quanto:
- la stazione appaltante ha assegnato alla controinteressata un punteggio eccessivo e preponderante per l'offerta tecnica di prestazioni accessorie che esulano dall'ambito del servizio di pulizia oggetto di appalto;
- l'aggiudicazione è carente in punto di motivazione;
- la stipula del contratto violerebbe il termine, ancora pendente, previsto dalla clausola stand still.
Secondo la ricorrente, inoltre, in forza dell'art. 56 su citato, sussisterebbero i presupposti per l'adozione delle misure monocratiche atteso che:
- «la stazione appaltante ha annunciato l'affidamento anticipato d'urgenza dell'appalto;
- la modificazione dello stato di fatto potrebbe avvenire prima che fosse possibile la delibazione della domanda cautelare;
- l'emergenza nazionale derivante dalla pandemia in atto non consentirà la celere delibazione della domanda cautelare collegiale e ciò potrebbe pregiudicare le ragioni della ricorrente;
- il passaggio di consegne deve essere preceduto dalle trattative sindacali necessarie alla contrattualizzazione dei lavoratori, trattative che, comportando assembramenti, esporrebbero le parti al rischio di contagio Covid 19».
Alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente e dell'emergenza sanitaria nazionale a causa della quale è stato disposto un differimento delle udienze, il Tar, in applicazione del su menzionato art. 56:
- ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, nonché le ragioni di urgenza connesse alla ritardata tutela;
- ha ritenuto fondata la richiesta di misure cautelari provvisorie;
- ha accolto la domanda cautelare interinale della ricorrente.