Francesco Carnelutti fu uno dei più eminenti avvocati e giuristi italiani. Nato a Udine nel 1879, studi classici a Treviso e laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova, ha insegnato all'Università Bocconi di Milano (1909-1912), all'Università degli Studi di Catania (1912-15), all'Università degli Studi di Padova (1915-35), alla Statale di Milano (1936-46) e alla Sapienza di Roma (1947-49). Nel 1924 ha fondato e diretto la Rivista di diritto processuale civile.
Prese parte ai lavori preparatori del Codice di procedura civile del 1942, influendo soprattutto nella parte relativa al processo di esecuzione, e alcuni suoi concetti in materia di prova legale furono interamente ripresi nel libro VI del codice civile del 1942. In precedenza, su incarico del guardasigilli aveva redatto un progetto di codice di procedura civile, che tuttavia non fu utilizzato. Né ebbe miglior sorte un progetto di codice di procedura penale da lui allestito nel dopoguerra, sempre su incarico del ministro della Giustizia.
Maestro del diritto sostanziale civile e penale, fondatore del diritto del lavoro e del diritto industriale, è stato anche avvocato di fama e grande giurista. È stato con Giuseppe Capograssi uno dei fondatori dell'Unione giuristi cattolici italiani. Di sentimenti monarchici, nel dopoguerra fu esponente di spicco dell'Unione Monarchica Italiana.
La sua ricerca ha spaziato in molteplici campi del diritto. Nel 1975, a Udine è stata fondata la Fondazione Forense Francesco Carnelutti, costituita dai Consigli degli Ordini di Udine, Trieste, Gorizia e Tolmezzo, che ha lo scopo di aiutare la crescita della cultura forense e giudiziaria e di fornire agli avvocati un servizio di aggiornamento nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria.
Tra le sue idee che hanno maggiormente segnato il diritto moderno, e ricordate da generazioni di studenti fino ad oggi, sono le celebri coppie carneluttiane relative a tutte le possibili figure del rapporto giuridico, di cui si parla nella Teoria generale del diritto del 1951 (ad esempio, diritto soggettivo/obbligo; potere o diritto potestativo/soggezione; potere/dovere; facoltà/onere; facoltà/obbligo; interesse legittimo/obbligo; interesse legittimo/soggezione). Carnelutti fu il primo ad argomentare che le situazioni soggettive non vengono a formare combinazioni fisse di elementi simmetrici, perché mentre al potere (o potestà) e al diritto soggettivo corrisponderebbe sempre, dal lato passivo del rapporto, la soggezione, invece alla facoltà potrebbero corrispondere dal lato passivo ora l'obbligo ora l'onere. Dopo l'intuizione di Carnelutti, tutta la dottrina ha proseguito sulla medesima strada, aprendo il rapporto alla pluralità di correlazioni tra situazioni giuridiche.