Con sentenza n.10 del 7 marzo 2022 il Consiglio Nazionale Forense, dopo aver affermato che il compimento del sessantesimo anno di età in dato momento del triennio formativo esonera l'iscritto dall'assolvimento dell'obbligo formativo a partire da quella data, è stato chiamato a valutare in quale misura il sopravvenire dell'esenzione per il raggiungimento del sessantesimo anno di età nel corso del triennio, incida sull'obbligo formativo dell'avvocato antecedentemente al compimento della suddetta età.
Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)
Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del Consiglio.
I fatti del procedimento
La vicenda da cui trae origine la suddetta decisione è relativa ad un avvocato al quale è stata irrogata la sanzione della censura per violazione dell'obbligo formativo in relazione al triennio 2008/2010.
Ritenuta sia dal COA che dal Consiglio Nazionale Forense la sussistenza dell'illecito, l'incolpato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell'art.11, co. 2 L. n.247/12, per non avere il Consiglio Nazionale Forense considerato che, nel triennio oggetto di contestazione, egli ha compiuto sessanta anni e che dunque doveva farsi applicazione, nei suoi confronti, della specifica clausola di esenzione di cui al predetto articolo 11, a norma del quale appunto sono esentati dall'obbligo di formazione continua "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età".
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso ritenendo applicabile al caso di specie il suddetto art.11 comma 2 ed hanno rinviato la causa al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione, per valutare in quale misura il sopravvenire dell'esenzione per raggiunti limiti di età nel corso del triennio, incida sull'obbligo formativo del ricorrente antecedentemente al compimento della detta età.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Sul punto il Consiglio ha rilevato che se 1) da un lato "L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia" (art.11 comma 1), dall'altro "va ritenuto esentato dall'obbligo formativo l'avvocato che abbia maturato i requisiti previsti dall'art. 11 della legge professionale, ossia dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento dei sessant'anni".
Il Consiglio ha evidenziato che
- il periodo temporale di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale (art. 12 comma 3 del Reg. 6/2014) ed è diverso da iscritto a iscritto a seconda della data di inizio dell'obbligo formativo. Tale periodo è stato ragionevolmente introdotto per facilitare l'assolvimento dell'obbligo formativo potendo l'iscritto frequentare gli eventi formativi e svolgere attività formative necessarie al conseguimento dei crediti in 36 mesi, operando anche compensazioni infratriennali;
- l'obbligo formativo triennale è espresso in termini di crediti complessivi da conseguire (art. 12 c. 3 e 5 cit. Reg.); inoltre
- il contenuto dell'obbligo formativo minimo annuale è stabilito in termini di crediti da conseguire (art. 12 c.5 cit. Reg.).
A questo proposito il Consiglio ha rilevato che
- la previsione di minimi annuali inferiori ad un terzo del monte crediti complessivo consente di ritenere assolto l'obbligo periodico;
- inoltre nel corso dell'anno non vi sono vincoli temporali per il conseguimento dei crediti che potrebbero essere conseguiti anche tutti negli ultimi giorni del mese di dicembre, con la conseguenza che non può essere affermato l'inadempimento dell'iscritto se non alla conclusione del periodo di valutazione.
- ha raggiunto il sessantesimo anno di età nella seconda metà di novembre, tale circostanza lo esonera dall'obbligo formativo a partire da questa data;
- ha conseguito un numero di crediti sufficiente a ritenere rispettato l'obbligo, con riferimento ai minimi regolamentari, per gli anni pregressi a quello in cui la condizione per l'esonero si è verificata.
Da tali premesse il Consiglio ha tratto la conclusione che "l'iscritto che raggiunge l'anzianità professionale di 25 anni o l'anzianità anagrafica di sessant'anni in dato momento del triennio formativo, sarà esentato dall'assolvimento dell'obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l'esonero andrà a influenzare l'obbligo formativo di tutto l'anno in corso, per la ragione or ora espressa che non sussistono termini nell'anno per adempiere l'obbligo minimo formativo (né per "recuperare" i crediti mancanti per le annualità pregresse). Lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l'anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all'art. 12 comma 5 reg. 6/2014."
Nel caso di specie il Consiglio ha rilevato che l'avvocato:
Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso.