Di Anna Sblendorio su Sabato, 25 Febbraio 2023
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Formazione continua. Quando vi è l'esonero

 Con sentenza n.10 del 7 marzo 2022 il Consiglio Nazionale Forense, dopo aver affermato che il compimento del sessantesimo anno di età in dato momento del triennio formativo esonera l'iscritto dall'assolvimento dell'obbligo formativo a partire da quella data, è stato chiamato a valutare in quale misura il sopravvenire dell'esenzione per il raggiungimento del sessantesimo anno di età nel corso del triennio, incida sull'obbligo formativo dell'avvocato antecedentemente al compimento della suddetta età.

Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)

Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del Consiglio.

I fatti del procedimento

La vicenda da cui trae origine la suddetta decisione è relativa ad un avvocato al quale è stata irrogata la sanzione della censura per violazione dell'obbligo formativo in relazione al triennio 2008/2010.

Ritenuta sia dal COA che dal Consiglio Nazionale Forense la sussistenza dell'illecito, l'incolpato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell'art.11, co. 2 L. n.247/12, per non avere il Consiglio Nazionale Forense considerato che, nel triennio oggetto di contestazione, egli ha compiuto sessanta anni e che dunque doveva farsi applicazione, nei suoi confronti, della specifica clausola di esenzione di cui al predetto articolo 11, a norma del quale appunto sono esentati dall'obbligo di formazione continua "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età".

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso ritenendo applicabile al caso di specie il suddetto art.11 comma 2 ed hanno rinviato la causa al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione, per valutare in quale misura il sopravvenire dell'esenzione per raggiunti limiti di età nel corso del triennio, incida sull'obbligo formativo del ricorrente antecedentemente al compimento della detta età.

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Sul punto il Consiglio ha rilevato che se 1) da un lato "L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia" (art.11 comma 1), dall'altro "va ritenuto esentato dall'obbligo formativo l'avvocato che abbia maturato i requisiti previsti dall'art. 11 della legge professionale, ossia dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento dei sessant'anni".

Il Consiglio ha evidenziato che

  1. il periodo temporale di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale (art. 12 comma 3 del Reg. 6/2014) ed è diverso da iscritto a iscritto a seconda della data di inizio dell'obbligo formativo. Tale periodo è stato ragionevolmente introdotto per facilitare l'assolvimento dell'obbligo formativo potendo l'iscritto frequentare gli eventi formativi e svolgere attività formative necessarie al conseguimento dei crediti in 36 mesi, operando anche compensazioni infratriennali;
  2. l'obbligo formativo triennale è espresso in termini di crediti complessivi da conseguire (art. 12 c. 3 e 5 cit. Reg.); inoltre
  3. il contenuto dell'obbligo formativo minimo annuale è stabilito in termini di crediti da conseguire (art. 12 c.5 cit. Reg.).

A questo proposito il Consiglio ha rilevato che

Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso.  

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