Di Redazione su Martedì, 16 Febbraio 2016
Categoria: Istituzioni

Fondi di solidarietà bilaterali, le novità

Pubblicato il provvedimento n. 30 del 12 febbraio 2016 che chiarisce la nuova disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
L’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.
In particolare, nell’ottica di una razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale, il legislatore ha previsto una revisione dell´ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all´articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l´avvio dei fondi medesimi.
In attuazione dei criteri delega di cui al citato art. 1, in data 23 settembre 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53, il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Il decreto, è entrato in vigore il 24 settembre 2015 ed ha riordinato in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, abrogando contestualmente ogni disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Il decreto legislativo, che si compone di quattro titoli, dedica il titolo II (artt. da 26 a 40) alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Con circolare n. 201 del 16/12/2015 sono state illustrate le novità e le conseguenti istruzioni operative relative all’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.lgs. 148/2015.
Con circolare n. 22/2016 sono state fornite le prime istruzioni relativamente all’operatività del Fondo di integrazione salariale.
Con la circolare in esame, l´INPS illustra la disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali alla luce delle novità introdotte dal titolo II del D.lgs. 148/2015, rinviando alle singole e specifiche circolari di riferimento per la disciplina di dettaglio di ciascun fondo e delle relative prestazioni.
In particolare, il titolo II, del D.lgs. 148/2015 revisiona l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e stabilisce un termine certo per l’avvio degli stessi alla data del 1° gennaio 2016.
Nella sua opera di revisione, il legislatore ha in parte consolidato quanto già disciplinato dall’art. 3, commi 4 e ss. della legge 92/2012 e in parte, per dare corpo ai principi e criteri della legge delega 183/2014, introdotto nuove disposizioni volte principalmente a disciplinare l’ampliamento dell’ambito di operatività dei fondi e il concreto avvio degli stessi.
Principali novità introdotte dal testo legislativo
ampliamento del campo di applicazione dei fondi, la cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (art. 26, comma 7);
istituzione del Fondo di integrazione salariale (art. 29) che sussume in sé la stessa funzione del Fondo residuale vigente nel precedente sistema legislativo, di cui ne prosegue la gestione, costituendo l’extrema ratio dell’impianto normativo. In esso, infatti, confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà di cui all’art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 e che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
previsione entro la data del 31 dicembre 2015 di un termine certo per l’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo da parte dei fondi costituiti a norma dell’abrogato art 3, c. 4 della legge 28 giugno 2012 e dei fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 dell’art. 3 della medesima legge. In mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti confluiscono nel nuovo Fondo di integrazione salariale (art. 26, c. 8);
una nuova prestazione denominata assegno di solidarietà, garantita a decorrere dal 1° gennaio 2016 dal Fondo di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile (art. 31) ed eventualmente dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile (art. 27, c. 3, lett. b);
i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva (art. 29, c. 7);
in materia di fondi di solidarietà bilaterali alternativi l’obbligo per gli stessi di fornire alternativamente una tra le seguenti prestazioni: assegno ordinario e assegno di solidarietà, comprensivi della contribuzione correlata (art. 27, c. 3);
una durata massima dell’assegno ordinario stabilita dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, in misura non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e comunque non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile (art. 30, c. 1);
applicazione all’assegno ordinario, nei limiti della compatibilità, della disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie;
istituzione di fondi di solidarietà bilaterali alternativi al modello previsto dall’art. 26, in riferimento ai soli settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che, alla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 148/2015), hanno adeguato la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità dell’art. 26, c. 1 (art. 27, c.1);
previsione della istituzione del Fondo territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 40);
revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria:
a decorrere dal 1° gennaio 2016:
per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi: non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale (art. 27, c. 5, lett. a);
per il Fondo di integrazione salariale: 0,65 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti e 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 sino a 15 dipendenti (art. 29, c. 8);
a decorrere dal 1° gennaio 2017:
per i fondi facoltativi: 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali (art. 26, c. 10);
possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali anche in settori rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazioni guadagni (c.d. fondi facoltativi) al fine di assicurare le finalità di cui all’art. 26, c. 9;
previsione di un termine di presentazione per le domande di accesso all’assegno ordinario, che devono essere presentate non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Leggi la circolare
Fonte: INPS

Fonte: Quotidiano della p.a.