Con un comunicato del 13 aprile, il Ministero del Lavoro, fa sapere che è stato firmato il decreto sul “part time agevolato”, una misura sperimentale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
Potranno optare per tale regime, i lavoratori del settore privato, con almeno 20 anni di contributi e che maturano il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Tale scelta comporterà una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40 e il 60%, ricevendo mensilmente, in busta paga, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato.
Lo Stato, inoltre, riconoscerà la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché, al raggiungimento dell’età pensionabile, il lavoratore percepirà l’intero importo senza penalizzazioni.
Per accedere a tale regime, il lavoratore, deve richiedere all’Inps, in via telematica se in possesso del Pin, o tramite l’assistenza di un patronato, la certificazione attestante il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 2018.
In seguito a tale rilascio, il lavoratore interessato e il datore di lavoro potranno stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale agevolato, con l’indicazione dell’orario effettivo di lavoro.
Il contratto avrà durata pari al periodo intercorrente tra la data di stipula dello stesso e la data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Dopo la stipula del contratto è necessario il nulla osta da parte della Direzione territoriale del Lavoro e il rilascio in cinque giorni dell’autorizzazione definitiva da parte dell’Inps.
Nel decreto, viene specificato che la somma riconosciuta al lavoratore in corrispondenza ai contribuiti sull’orario non lavorato, ha natura omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito e non è soggetta al pagamento di imposte.
Potranno optare per tale regime, i lavoratori del settore privato, con almeno 20 anni di contributi e che maturano il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Tale scelta comporterà una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40 e il 60%, ricevendo mensilmente, in busta paga, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato.
Lo Stato, inoltre, riconoscerà la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché, al raggiungimento dell’età pensionabile, il lavoratore percepirà l’intero importo senza penalizzazioni.
Per accedere a tale regime, il lavoratore, deve richiedere all’Inps, in via telematica se in possesso del Pin, o tramite l’assistenza di un patronato, la certificazione attestante il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 2018.
In seguito a tale rilascio, il lavoratore interessato e il datore di lavoro potranno stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale agevolato, con l’indicazione dell’orario effettivo di lavoro.
Il contratto avrà durata pari al periodo intercorrente tra la data di stipula dello stesso e la data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Dopo la stipula del contratto è necessario il nulla osta da parte della Direzione territoriale del Lavoro e il rilascio in cinque giorni dell’autorizzazione definitiva da parte dell’Inps.
Nel decreto, viene specificato che la somma riconosciuta al lavoratore in corrispondenza ai contribuiti sull’orario non lavorato, ha natura omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito e non è soggetta al pagamento di imposte.
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