Con l'ordinanza n. 16698 depositata lo scorso 5 agosto, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di separazione presentata da un marito, ha confermato la legittimità della decisione del giudice di merito secondo cui la forte conflittualità tra i figli della coppia non poteva giustificare la richiesta di separazione, non essendo i litigi dei ragazzi un valido motivo per reputare intollerabile la convivenza.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Trento, adito da un marito che chiedeva la separazione, emanava sentenza parziale, con cui pronunciava la separazione tra i coniugi disponendo la prosecuzione dell'istruttoria per le altre domande relative all'addebito e di natura patrimoniale.
La Corte di Appello di Trento, accogliendo l'appello della donna, riformava la pronuncia del Tribunale, ravvisando l'assenza della volontà di separarsi in capo ai coniugi: in particolare, la Corte di merito rilevava come la scelta del marito di separarsi era volta a sedare la conflittualità tra i figli; siffatta motivazione, ad avviso della Corte, non costituiva valido presupposto per chiedere ed ottenere la separazione giudiziale, ex art. 151 c.c..
Ricorrendo in Cassazione, il marito denunciava violazione dell'articolo 151 c.c., per aver la Corte di Appello ritenuto che – tra i fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza – non potessero rientrare anche quelli costituiti dalle continue liti tra i figli e tra i figli e i genitori: secondo la difesa dell'uomo, l'argomentazione della corte di merito si poneva in palese violazione dell'art. 151 c.c., laddove, invece, prevede che i fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza possano essere anche indipendenti dalla volontà dei coniugi.
In seconda istanza l'uomo si doleva per aver la Corte di merito ritenuto che quanto da lui riferito in sede di interrogatorio libero – allorquando dichiarava la volontà di tornare a vivere con la moglie – fosse incompatibile con la volontà di separarsi, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente.
La Cassazione precisa che, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso, il successivo comportamento processuale e, in particolare, le negative risultanze del tentativo di conciliazione.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la moglie si era esplicitamente opposta alla domanda di separazione, evidenziando come la stessa fosse stata presentata dal marito su richiesta del figlio; nel corso del giudizio, poi, lo stesso marito aveva ammesso che il figlio lo aveva portato via di casa contro la sua volontà, quasi a forza, e che "avrebbe voluto tornare a vivere con la moglie": tali circostanze, correttamente, sono state ritenute del tutto incompatibili con la intollerabilità della convivenza, non potendo la stessa essere ravvisata nei litigi tra i figli.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e al il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.