Inquadramento normativo: art. 80 e 81 c.c.; art. 770 c.c.; art. 785 c.c.; art. 2034 c.c.; art. 2041 c.c.
Fidanzamento: da un punto di vista sociale, il fidanzamento è una relazione sentimentale più o meno stabile, duratura ed intensa tra un uomo e una donna; prescinde dalla convivenza e dalla coabitazione.
Quale fatto sociale, il fidanzamento non è un rapporto giuridico, in quanto – a differenza del matrimonio – non vi è un regime giuridico che pone diritti e obblighi tra le parti. Ciò non esclude, tuttavia, che il fidanzamento abbia risvolti e conseguenze giuridiche, soprattutto nel caso ci sia una promessa di matrimonio.
Promessa di matrimonio: si attua attraverso una libera dichiarazione di volersi sposare e di voler effettuare le pubblicazioni; viene fatta dai futuri sposi davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
Oltre che con le pubblicazioni, ai sensi dell'art. 81 c.c., la promessa di matrimonio può essere fatta anche per atto pubblico o per scrittura privata.
La giurisprudenza ha chiarito (Cassazione n. 3015/1983) che la promessa di matrimonio, contemplata dagli art. 79-81 c.c., si identifica, alla stregua del costume sociale, nel cosiddetto fidanzamento ufficiale, e sussiste, cioè, quando ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell'ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio, libero restando di verificare se questa venga poi conseguita in se stesso e nell'altro e di trarne le debite conseguenze.
Regali tra fidanzati: i regali fatti in occasione di particolari festività e in conformità dell'uso sociale sono liberalità d'uso (Cassazione, n. 3015/1983), in quanto si tratta di doni che fatti, e che sia uso fare, per il solo fatto di considerarsi fidanzati, e che non potrebbero trovare altra plausibile giustificazione all'infuori del fidanzamento (quali, ad esempio, piccoli oggetti d'oro, come fedine, anelli, medagliette, ecc.). Ne deriva che, in caso di rottura del fidanzamento, non sono soggetti ad alcun obbligo restitutorio se sono di valore modico (tenuto conto delle condizioni delle parti).
Diversamente, per i regali con valore economico più importante, è necessario distinguere quelli fatti in occasione e a causa della promessa di matrimonio (per i quali vige l'obbligo di restituzione) da quelli che prescindono dalla promessa.
Regali con promessa di matrimonio: qualunque sia la forma della promessa (tramite pubblicazione, per atto pubblico o scrittura privata), essa è giuridicamente rilevante in quanto, ai sensi dell'art. 80 c.c., obbliga alla restituzione dei doni: il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
A tal riguardo, i doni sono considerati frutto di vere e proprie donazioni manuali, sicché in caso di rottura del fidanzamento l'obbligo restitutorio di cui all'art. 80 c.c. sarebbe assimilabile alla revoca per ingratitudine.
Donazione obnuziale: sono i doni fatti in riguardo del matrimonio.
In caso di rottura del fidanzamento la tutela per il fidanzato è prevista dall'art. 785, il quale si applica perché il matrimonio costituisce condizione espressa della donazione. Ai sensi della disposizione richiamata, la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.
Ne deriva che, in caso di rottura del fidanzamento, il regalo eventualmente fatto non produrrà effetti giuridici.
La giurisprudenza (Cass. n. 5410/1989) ha specificato che per aversi donazione in riguardo di matrimonio (cosiddetta donazione obnuziale) è necessario che l'atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato, cosicché è da escludere che rientri nello schema di cui all'art. 785 c. c. l'attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio.
A titolo esemplificativo, costituiscono donazioni obnuziali le elargizioni fatte al promesso sposo per costruire la futura casa coniugale (Cass. n. 2677/1980) o per eseguire dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'altro sposo o per l'acquisto di arredamento in vista del prossimo matrimonio ( Trib. Napoli, 29/03/2001).
Vi rimane escluso (Corte di Appello di Roma, 3 febbraio 1982) l'anello, tipico regalo di fidanzamento, fatto dal fidanzato alla fidanzata ancorché di notevole valore, in quanto l'elemento del notevole valore del dono infatti non è idoneo ad escludere nella dazione di un anello la natura di donativo fatto a causa del fidanzamento; tale fattispecie pertanto integra l'ipotesi di cui all'art. 80 c. c. (restituzione dei doni) e l'azione per la restituzione è improponibile qualora sia trascorso più di un anno dalla morte di uno dei promittenti.
Regali senza promessa di matrimonio: non è possibile applicare l'art. 80 e far discendere da tale norma l'obbligo restitutorio, in quanto l'ambito applicativo della disposizione è strettamente legato alla presenza di una promessa di matrimonio. Pertanto, trattandosi di donazioni manuali, un eventuale obbligo restitutorio andrà vagliato nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina delle donazioni.
Obbligazione naturale: la giurisprudenza (ex multis Cass., n. 3713/2003; Cass., n. 1277 /2014) ritiene che i rapporti tra fidanzati, qualora sfocino in una convivenza, vadano considerate unioni di fatto e, presentando significative analogie con la famiglia nascente dal matrimonio, si caratterizzano per la presenza di doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che, in applicazione della disciplina delle obbligazioni naturali, non sono ripetibili le attribuzioni patrimoniali a favore del fidanzato convivente effettuate nel corso del rapporto, a condizione che siano frutto di libera scelta e che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
Ingiustificato arricchimento: è un'azione residuale percorribile solo quando non vi siano altri rimedi esperibili.
In relazione ai regali fatti dai fidanzati, se non è possibile ricorrere all'art. 81 c.c. (per la mancanza di una promessa di matrimonio) e all'art. 785 c.c. sull'obbligazione obnuziale, è possibile ricorrere all'art. 2041 c.c. .
La Cassazione (sent. 1368/2013), sulla premessa per cui la donazione di denaro per l'acquisto di un immobile equivale a donazione indiretta dell'immobile (Cass. n. 26746 del 2008, n. 502 del 2003), ha ritenuto che il donante non ha un'azione contrattuale tipica per recuperare il denaro speso, ed in tal senso soccorre il carattere sussidiario dell'azione ex art. 2041 c.c.
In riferimento a delle elargizioni di denaro compiute per ristrutturare l'appartamento dell'altro fidanzato convivente, la Suprema Corte ha ritenuto (sent. n. 11330/2009) che – considerate le condizioni sociali e patrimoniali dei ragazzi – fosse possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento, non potendo siffatta elargizione, travalicante i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, rientrare nel mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.