Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 12 Giugno 2020
Categoria: Famiglia e Conflitti

Fidanzamento interrotto: si al rimborso delle spese effettuate per la ristrutturazione della casa dell'ex partner

Con l'ordinanza n. 8813 depositata lo scorso 12 maggio, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto richiesta di un ragazzo che, terminata la relazione sentimentale con la compagna, pretendeva dall'ex suocero il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile destinato a futura casa coniugale.

Si è, difatti, ritenuta sussistente la locupletazione di un soggetto a danno di un altro senza giusta causa, per non aver il convenuto sollevato una effettiva contestazione sull'esistenza dei lavori.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un ragazzo conveniva in giudizio l'ex suocero esponendo come lo stesso, in ragione della relazione sentimentale con la figlia, aveva messo a disposizione della futura coppia un appartamento di sua proprietà con l'accordo che non avrebbe chiesto alcunché a titolo di affitto al genero se costui si fosse impegnato a ristrutturare l'appartamento a sua cura e spese. Terminati i lavori e consegnati gli arredi, la relazione sentimentale tra la giovane coppia si interrompeva prima dell'utilizzazione dell'immobile, sicché il suocero provvedeva a far cambiare la serratura per impedire all'ex genero l'ingresso in casa.

Adito il Tribunale di Bologna, il ragazzo chiedeva di accertare il venir meno e/o la mancanza fra le parti di una qualsivoglia causa che giustificasse le prestazioni economiche effettuate per la ristrutturazione degli immobili e, conseguentemente, di condannare l'ex suocero al pagamento della complessiva somma dall'attore sostenuta per la ristrutturazione. 

Costituitosi in giudizio, il suocero insisteva per il rigetto della domanda, deducendo che l'appartamento non necessitava in origine di alcuna ristrutturazione sicché ogni eventuale intervento, posto in essere a sua insaputa, era da ricondursi a scelte discrezionali della controparte. Inoltre, l'uomo, senza contestare l'entità dei lavori, rilevava non debenza di tali somme, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 1808 e 1592 c.c. (norme che regolano le spese dovute per l'utilizzo della cosa e per i miglioramenti effettuati dal comodatario e dal conduttore).

Sia il Tribunale di Bologna che la Corte di Appello di Bologna rigettavano la domanda, sostenendo che in giudizio non si fosse raggiunta la prova relativa all'entità dei costi affrontati, prova ritenuta essenziale per dimostrare l'effettiva perdita patrimoniale subita.

Ricorrendo in Cassazione, il genero censurava la decisione della Corte di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il ricorrente rilevava come la difesa del suocero non avesse mai contestato né l'effettiva esecuzione dei lavori né il costo totale speso, sicché tali circostanze dovevano ritenersi pacifiche: alla luce di tanto, il giudice avrebbe dovuto ritenere provate le suddette circostanze, decisive per il giudizio.

Inoltre, il ricorrente evidenziava come la Corte, non negando l'avvenuta esecuzione dei lavori ma ritenendo non dimostrato l'esatto costo delle opere eseguite, sarebbe incorsa nel vizio di falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 2041 c.c., avendo l'azione generale di arricchimento come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno di un altro senza giusta causa: nel caso di specie tale situazione si sarebbe verificata, non essendo mai stata messa in discussione dall'originario convenuto. 

La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.

Gli Ermellini ricordano che in relazione all'azione ex art. 2041 c.c., non è previsto un regime probatorio "speciale" che non contempli anche il ricorso al principio della non contestazione: ai sensi di siffatto principio – cristallizzato sia nel riformato art. 115 c.p.c. che nell'art. 167 c.p.c., nella parte in cui impone al convenuto di prendere posizione, nella propria in comparsa di risposta, sui fatti posti dall'attore – l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito accertare la sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come né nel processo né in precedenza, il convenuto aveva mai mosso contestazioni circa l'effettiva esecuzione dei lavori, laddove ai fini dell'azione di ingiustificato arricchimento si richiede proprio la prova della locupletazione di un soggetto a danno di un altro senza giusta causa: locupletazione che, nel caso concreto, in assenza di una effettiva contestazione sull'esistenza dei lavori, deve ritenersi sussistente.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione accoglie il motivo del ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione. 

Messaggi correlati