Con la sentenza depositata lo scorso 31 gennaio, il Tribunale di Torino – chiamato a pronunciarsi sulla domanda di una vedova intenta ad ottenere la restituzione delle fede nuziale appartenuta al defunto consorte - ha specificato che "l'anello nuziale, in seguito alla morte della persona a cui apparteneva, rientra nel patrimonio ereditario del de cuius e segue la disciplina successoria che viene ad aprirsi per legge o testamento.".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio con la domanda presentata da una donna, volta ad ottenere, da sua figlia, la restituzione della fede nuziale del defunto coniuge.
L'attrice deduceva che, al momento del decesso del coniuge, la figlia aveva sfilato l'anello nuziale dalla mano del defunto a questi appartenuto in vita.
La vedova rivendicava, quindi, la proprietà esclusiva della fede nuziale appartenuta in vita al defunto marito e, di conseguenza, chiedeva la restituzione in proprio favore dell'anello, sul presupposto che la fede nuziale, non entrando nell'asse ereditario, fosse di sua appartenenza, in quanto coniuge superstite.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la ricostruzione rappresentata dalla madre, sostenendo come fosse stata proprio l'attrice a consegnarle, il giorno in cui il padre era mancato, la fede nuziale in ricordo del genitore appena scomparso.
Il Tribunale, con la sentenza in commento, rigetta la domanda attorea.
Il giudicante premette che la domanda di rivendica presuppone l'allegazione del titolo di proprietà esclusiva sul quale l'azione stessa si fonda; conseguentemente l'attrice, proponendo una azione di rivendica, avrebbe dovuto allegare un valido titolo di proprietà tale da giustificare la sua iniziativa giudiziale, non potendo ritenersi tale quello fondato sull' apodittica affermazione secondo cui, dopo la morte del marito, la fede nuziale le apparteneva quale coniuge superstite, non entrando nell'asse ereditario.Sul punto la sentenza in commento specifica che la fede nuziale, nel momento in cui viene consegnata agli sposi, passa nella sfera patrimoniale della persona che lo riceve, alla quale pertanto appartiene e la quale, per assurdo, potrebbe anche disporne, in vita ed in costanza di matrimonio, a favore di persone diverse dall'altro coniuge. Ne consegue come l'anello nuziale, in seguito alla morte della persona a cui apparteneva, rientra nel patrimonio ereditario del de cuius e segue la disciplina successoria che viene ad aprirsi per legge o testamento.
Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto al più esperire un'azione di petizione ereditaria e non un'azione di rivendicazione.
Alla luce di tanto, il Tribunale rigetta la domanda di parte attrice e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.