Di Redazione su Venerdì, 22 Marzo 2019
Categoria: Legge e Diritto

"Fatto decisivo oggetto di discussione". Cassazione chiarisce significato 360, 1, n. 5 cpc post riforma

Importante chiarimento su una delle disposizioni, recentemente introdotte nel codice di procedura civile, più discusse dalla dottrina e sulla interpretazione della quale si sono succedute numerose pronunce giurisprudenziali non sempre omogenee.

La Suprema Corte di cassazione, sezione sesta civile, con la recente ordinanza numero 6905 depositata al 11 marzo 2019, qui allegata nel suo testo integrale, ha avuto modo di chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 360, 1, n. 5 c.p.c. a seguito delle modifiche intervenute nel 2012.

Come noto, tale norma, disciplinante i possibili motivi di ricorso in cassazione, stabilisce che le sentenze pronunciate in grado d'Appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso in Cassazione: "1) per motivi attinenti alla giurisdizione2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (motivo, quello sub n. 5, così sostituito con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143. Il testo precedente recitava: "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio").

 Orbene, nel caso specifico, la Corte, nell'evidenziare che il motivo di ricorso era stato formulato secondo il paradigma preesistente e non secondo lo jus superveniens, e nel rilevarne, di conseguenza, la inammissibilità, si è intrattenuta sulla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario.

Tale fatto, ha evidenziato il Collegio, è da intendersi come un "preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni", la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014.