Con la sentenza n. 2029 dello scorso 29 settembre, la II sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione di un fabbricato rurale realizzato nel 1980 senza titolo, escludendo che il decorso del tempo dalla sua illecita realizzazione potesse aver sanato la fattispecie.
Si è difatti precisato che "deve sempre escludersi la configurabilità di un legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso od al suo avente causa, nonostante il decorso del tempo dal fatto, configurandosi l'ordine di demolizione come un atto vincolato, senza pertanto obblighi di motivazione, di ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, né tutele di sorta per situazioni di fatto abusive".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'emanazione di un ordine di demolizione di un fabbricato rurale realizzato nel 1980 senza titolo e successivamente ereditato da un uomo.
Ricorrendo al Tar, l'erede censurava la violazione del giusto procedimento e dell'art. 3 della legge 241/1990 per difetto di adeguata motivazione del provvedimento avversato.
A tal fine, si eccepiva come il notevole periodo di tempo trascorso tra l'epoca di commissione dell'abuso e la data di adozione dell'ordinanza di demolizione aveva determinato l'insorgere di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale il Comune, nell'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio, avrebbe avuto l'obbligo di un obbligo motivazionale "rafforzato" circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico.
Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda come i privati, non possono reclamare alcuna posizione giuridica acquisita per effetto del decorso del tempo.
Difatti, per giurisprudenza consolidata, anche qualora sia intercorso un rilevante intervalloditempofrailmomentodellarealizzazionedell'abusoel'adozionedell'ordine di demolizione non può ritenersi sussistente uno stato di legittimo affidamento in capo al privato, pertanto l'Amministrazione non è tenuta ad uno specifico onere di motivazione, in quanto non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare.
Con specifico riferimento alla controversia portata alla propria attenzione, la sentenza in commento rileva come il ricorrente non potesse reclamare alcuna posizione giuridica acquisita per effetto del decorso del tempo, dovendosi escludersi la configurabilità di un legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso od al suo avente causa, nonostante l'ingente decorso del tempo dal fatto, configurandosi l'ordine di demolizione come un atto vincolato, senza pertanto obblighi di motivazione, di ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, né tutele di sorta per situazioni di fatto abusive
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese.