Riferimenti normativi: Artt. 4 - 8 D.Lgs.n.28/2010 - Art.71 quater disp.att. cod.civ.
Focus: Il legislatore ha ampliato la sfera di applicazione delle liti condomìniali oggetto di mediazione obbligatoria, elencandole all'art.5, comma 1 bis, del D. Lgs. n.28/2010. Spesso la litigiosità dei condòmini non consente di raggiungere un accordo conciliativo ma può verificarsi che la mediazione obbligatoria, richiesta dalle parti nella prima udienza di una controversia condomìniale, si concluda con la conciliazione tra le parti in causa. In tal caso, le spese processuali incombono su tutto il condomìnio compresi i condòmini dissenzienti all'instaurarsi della lite?
Principi generali: La disciplina normativa in materia di liti, alla quale si fa riferimento per gli argomenti condomìniali non trattati dal decreto legislativo istitutivo della mediazione, è dettata dall'art.71 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile. In particolare, rientrano nella casistica delle controversie condomìniali anche le questioni relative al rendiconto condomìniale (art. 1130 bis c.c.); alle attribuzioni dell'assemblea dei condòmini (art. 1135 c.c.); alla validità ed impugnazione delle delibere assembleari (artt. 1136 - 1137 c.c.); al regolamento di condomìnio (art.1138 c.c.); ecc.
Ciò premesso l'art. 71 quater disp. att. c.c. dispone, al terzo comma, che al procedimento "è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile". E la stessa norma, in merito alla "proposta di mediazione" successiva al primo incontro preliminare, stabilisce che la stessa sia approvata dall'assemblea con la maggioranza richiesta dall'art. 1136, secondo comma, cod.civ.
Nel caso di specie una condòmina ha impugnato l'approvazione del bilancio citando in giudizio il condomìnio dinanzi al Tribunale. Alla prima udienza le parti costituite hanno chiesto il rinvio per esperire la mediazione obbligatoria. In sede di mediazione il condomìnio ha assecondato le richieste della condòmina di correzione del bilancio facendosi carico di tutte le spese legali sostenute dalla stessa.
E' lecito, dunque, chiedersi se accogliere stragiudizialmente tutte le richieste della condòmina equivale a una soccombenza del condomìnio e quali spese devono pagare i condòmini che hanno formalizzato il dissenso alla lite ai sensi dell' art.1132 c.c.
A tal proposito è opportuno precisare che la Corte di Cassazione, sez.II, con la sentenza n.821del 16 gennaio 2014, ha riconosciuto che l'assemblea dei condòmini secondo i principi generali espressi dall'art.1135 c.c., ha il potere di deliberare su tutto ciò che riguarda le spese di interesse comune e, quindi, anche eventuali atti di transazione che afferiscono a dette spese. In particolare la Suprema Corte ha specificato che "rientra nei poteri dell'assemblea condominiale - che decide con il criterio delle maggioranze, impegnando tutti i condomini, anche i dissenzienti, in base alla regola generale espressa dall'art.1132 c.c. - autorizzare l'amministratore del condomìnio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto un mero diritto obbligatorio" (quale ad esempio quello derivante dalle spese di manutenzione ex art.1123 c.c.) e non un diritto reale dei partecipanti al condomìnio. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Pordenone con la sentenza n.122 del 22/02/2017, con la quale il giudice ha ritenuto che "nel caso di una controversia in cui è attore il condomìnio, definita mediante una transazione, i condòmini sono tenuti a partecipare, pro quota e anche se dissenzienti, al pagamento delle spese che il convenuto ha affrontato per la propria spesa". Alla luce della citata giurisprudenza si può, dunque, dire che l'accordo di mediazione è assimilabile ad una transazione, e non all'istituto giuridico processuale della soccombenza nella controversia, per cui l'esito dell'accordo conciliativo è vincolante per tutti i condòmini, anche se dissidenti, che, pertanto, saranno tenuti a pagare le spese legali e tutto ciò che è previsto nell'accordo.