Di Redazione su Giovedì, 29 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza TAR

Esame abilitazione avvocati, quando il ricorso è infondato: Tar Campania riassume principi

Una importante ordinanza, la n. 1509/2016, quella depositata il 22/9/2016 dal Tar della Campania, sezione VIII, che riassume i principi ormai pacifici della giurisprudenza riguardo alla impugnazione degli esami scritti di abilitazione forense.
L´antefatto
Una candidata agli esami di abilitazione alla professione forense aveva proposto ricorso contro il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t.,, e le Commissioni competenti per l´esame in questione, per l´annullamento, previa sospensione dell´efficacia, del provvedimento con cui cui la stessa ricorrente era stata dichiarata non idonea a sostenere le prove orali della sessione di esami di abilitazione all´esercizio della professione di avvocato per l´anno 2015/2016. 
La decisione del Tar
Il Tar ha però respinto l´istanza cautelare per ritenuto difetto del fumus boni iuris, sulla base delle seguenti considerazioni:  
- i rilievi relativi al "mescolamento" delle buste non inficiano la regolarità dello svolgimento della prova, né appare vulnerato il principio di anonimato dei candidati; 
- il carattere tecnico-discrezionale dei giudizi espressi dalle Commissioni
esaminatrici, ne comporta la sindacabilità solo in caso di palese travisamento in fatto o illogicità manifesta; 
- l´obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è
sufficientemente adempiuto con l´attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità dell´attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest´ultima espletato;
- la motivazione non può risiedere né, tanto meno, esaurirsi in "osservazioni" annotate a margine o in calce ovvero interlineate, che, per loro stessa natura, rivestono carattere eventuale e atomistico e che, perciò, non garantiscono la necessaria portata sintetico-globale del giudizio demandato all´organo tecnico valutatore; 
- il tempo medio di correzione degli elaborati non assume un valore di per sé sintomatico di vizio funzionale, sia in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio 
dedotto infici in concreto il contestato giudizio sul singolo candidato, sia in quanto
i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze, sono perfettamente in grado di valutare rapidamente gli elaborati, sia in quanto nell´arco di una seduta di correzione risulta statisticamente sempre esaminata una quota apprezzabile di compiti molto succinti, non particolarmente ´problematici´ o con gravissime lacune, che consentono di ´recuperare´ tempo alle operazioni valutative.
Sulla base di questi assunti, il Tar ha respinto l´istanza cautelare e condannato la ricorrente alle spese della fase.
Ordinanza allegata
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