Di Elsa Sapienza su Martedì, 16 Aprile 2024
Categoria: Giurisprudenza TAR

Errore del Ministero per la classe di concorso Scienze giuridico-economiche A046.

 Concorso 2022, classe "Scienze giuridico – economiche", nove candidate fanno ricorso al Tar chiedendo l'annullamento degli atti con i quali era stato accertato il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100.

Le ricorrenti, infatti, avevano partecipato alla prova scritta del concorso ordinario DD n. 449 del 21 aprile 2020, volto a reclutare docenti in particolare per la classe di concorso A046 relativa all'indirizzo scienze giuridico economiche.

Le candidate, però, ritengono erronea la formulazione di uno dei quesiti della prova concorsuale rientrante nell'elenco T5 e perciò fanno ricorso.

 Il quesito a livello nazionaleriguardava la prova scritta del 19 maggio 2022 ed era il seguente: Nel condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?

[a] Quando i condomini sono più di quattro
[b] In tutti i casi in cui i condomini lo dovessero ritenere opportuno
[c] Quando i condomini sono superiori a dieci
[d] Quando i condomini sono superiori a tre

La domanda cautelare incidentalmente presentata dalle ricorrenti viene accolta.

Il Tar ha dato atto che il quesito contestato è stato oggetto di revirement da parte della stessa amministrazione e le nove ricorrenti sono state ammesse all'orale e hanno pure superato tale ulteriore prova. 

 Le stesse sono state anche inserite in graduatoria, senza riserva alcuna, pertanto, per gli stessi giudici, sussistono sufficienti elementi per ritenere che la loro posizione sia fondata, anche considerando che l'amministrazione non ha dedotto alcunché in giudizio, con conseguente operatività del principio di non contestazione sancito dall'art. 64 c.p.a.

Al contempo il collegio di giudici amministrativi ha osservato che l'assenza di un esplicito riconoscimento in atti, da parte del Ministero, del formale autoannullamento del quesito contestato, non consente agli stessi togati di ritenere sussistente un'ipotesi di cessata materia del contendere, oppure una sopravvenuta carenza di interesse, e per l'effetto hanno proceduto a un'esplicita statuizione di annullamento degli atti impugnati, nella parte di interesse, con conseguente consolidamento della posizione delle ricorrenti. Di conseguenza il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori (Sezione III Bis, Sentenza 27 marzo 2024, n. 6042).

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