Di Redazione su Lunedì, 18 Febbraio 2019
Categoria: Leggi dello Stato

Enti del Terzo Settore, Ministero detta le regole, ecco la Circolare con i nuovi obblighi

Una importante circolare, la n. 2 pubblicata l'11 gennaio 2019 dal Ministero del Lavoro  e qui allegata in .PDF, ha riassunto gli obblighi di pubblicità e di trasparenza per una molteplicità di enti, tra i quali, in particolare, quelli del Terzo settore, in attuazione dell'articolo 1, commi 125-129 della legge n 124/2017, meglio nota come legge annuale per il mercato e per la concorrenza.  Cerchiamo di capire, in sintesi,  quali sono le novità - per come sinteticamente riassunte da Ateneoweb -e per il resto rimandiamo alla lettura della circolare. 


Sotto il primo profilo, la declaratoria contenuta nella disposizione testé richiamata presenta una portata notevolmente ampia. Costituiscono oggetto di pubblicazione: i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico; le somme erogate dalla PP.AA. a carattere di corrispettivo per un servizio o una prestazione effettuata o per la cessione di un bene.

Il Ministero precisa ancora che, oltre alle risorse finanziarie vi rientrano anche le risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile); in questo caso, ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

Pertanto - precisa il Ministero - l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00.


Rientrano in questo obbligo di informazione - scrive il Ministero - anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, in quanto l'obbligo in parola è diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 11-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.

Pertanto, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione del soggetto erogante;
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale.


Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico.


In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo.

Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

Fonte:
https://www.tuttocamere.it