Dal gennaio 2017, per le controversie relative a forniture energetiche, sarà obbligatorio, prima di adire il giudice, il tentativo di conciliazione presso il Servizio dell´Autorità per l´Energia.
Questa la novità introdotta dal nuovo Testo Integrato Conciliazione, approvato dall´Autorità per l´Energia, che riforma il regime attuale, che prevede la facoltà di scegliere tra la conciliazione o i reclami presso lo Sportello per il consumatore.
Il tentativo obbligatorio sarà quindi condizione indispensabile per potere procedere all´azione giudiziale in caso di mancato accordo.
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni e sarà totalmente gratuito per il cliente, il quale potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione dell´Autorità o in alternativa presso altri organismi di conciliazione previsti dal Testo.
In particolare, il cliente in caso di controversia, dovrà prima inviare il reclamo al proprio fornitore e, in caso di risposta insoddisfacente, potrà attivare la procedura di conciliazione entro il termine di un anno dalla trasmissione del reclamo. In caso di mancata risposta al reclamo, la conciliazione potrà essere avviata a partire dal 50° giorno successivo all´invio del reclamo.
Il primo incontro di conciliazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda e non prima di 10 giorni dalla comunicazione alla parti.
Lo svolgimento della procedura di conciliazione non preclude, comunque, la possibilità di adire il giudice per la concessione di provvedimenti di urgenza e cautelari a favore dei clienti.
Tempi più rapidi sono previsti infine nel caso in cui sia stata sospesa la fornitura di energia per una fattura contestata con il reclamo. In questo caso, infatti, il primo incontro dovrà avvenire entro i 15 giorni dalla domanda e non prima di 5 giorni dalla comunicazione alla parti, senza possibilità di chiedere il rinvio dell´incontro, facoltà prevista invece negli altri casi.
Questa la novità introdotta dal nuovo Testo Integrato Conciliazione, approvato dall´Autorità per l´Energia, che riforma il regime attuale, che prevede la facoltà di scegliere tra la conciliazione o i reclami presso lo Sportello per il consumatore.
Il tentativo obbligatorio sarà quindi condizione indispensabile per potere procedere all´azione giudiziale in caso di mancato accordo.
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni e sarà totalmente gratuito per il cliente, il quale potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione dell´Autorità o in alternativa presso altri organismi di conciliazione previsti dal Testo.
In particolare, il cliente in caso di controversia, dovrà prima inviare il reclamo al proprio fornitore e, in caso di risposta insoddisfacente, potrà attivare la procedura di conciliazione entro il termine di un anno dalla trasmissione del reclamo. In caso di mancata risposta al reclamo, la conciliazione potrà essere avviata a partire dal 50° giorno successivo all´invio del reclamo.
Il primo incontro di conciliazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda e non prima di 10 giorni dalla comunicazione alla parti.
Lo svolgimento della procedura di conciliazione non preclude, comunque, la possibilità di adire il giudice per la concessione di provvedimenti di urgenza e cautelari a favore dei clienti.
Tempi più rapidi sono previsti infine nel caso in cui sia stata sospesa la fornitura di energia per una fattura contestata con il reclamo. In questo caso, infatti, il primo incontro dovrà avvenire entro i 15 giorni dalla domanda e non prima di 5 giorni dalla comunicazione alla parti, senza possibilità di chiedere il rinvio dell´incontro, facoltà prevista invece negli altri casi.
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