Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 28 Marzo 2020
Categoria: Disabilità

Emergenza Covid, permessi 104: si aggiungono 12 giorni di permesso tra marzo e aprile

Inquadramento normativo: Decreto Cura Italia, messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020,circolare Inps n. 45 del 25 marzo 2020

Estensione dei giorni di permesso 104: è una misura introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e prevede l'incremento del numero dei giorni di permesso retribuito previsti dalla Legge 104/1992, di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Conseguentemente i soggetti aventi diritto, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti (3 giorni per il mese di marzo e 3 giorni per il mese di aprile), hanno diritto ad ulteriori 12 giorni complessivamente nell'arco dei suddetti mesi (3+3+12). Con il messaggio Inps n. 1281 del 20 marzo 2020,sono state fornite le prime indicazioni operative; la circolare 45/2020 contiene le istruzioni su come richiedere il congedo.

A chi spetta:ne hanno diritto i lavoratori dipendenti privati che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992) e i lavoratori dipendenti privati a cui i riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Modalità della fruizione: i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Frazionamento in ore: i 12 giorni di permesso aggiuntivo, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso, si applicano gli stessi algoritmi di calcolo già impiegati per il frazionamento dei permessi ordinari di cui ai messaggi Inps n. 16866/2007 e n. 3114/2018. 

Lavoro part-time verticale o misto: il riproporzionamento dei 12 giorni per il lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese) si calcola seguendo la formula (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.

Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.

Cumulo: si confermano le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 in merito alla possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti , alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992 (ovvero è necessario che l'assistenza sia .a favore del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti). 

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12).

Focus: è possibile cumulare, nell'arco dello stesso mese, i giorni di permesso con il congedo COVID-19. 

Procedura per la domanda: la domanda può essere presentata anche retroattivamente per periodi precedenti alla data della richiesta, fino al massimo al 5 marzo 2020. 

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori. In assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi ordinari; il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

Lavoratori pubblici: permessi aggiuntivi spettano anche ai lavoratori dipendenti Pubblici che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992) e ai lavoratori dipendenti Pubblici a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992). Le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. La domanda, quindi, non va presentata all'Inps ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Personale sanitario: per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza. 

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