Con l'avvento del Coronavirus e l'adozione di misure molto stringenti su tutto il territorio nazionale, ci si chiede se le misure di contenimento contemplate dai vari decreti ministeriali (laddove sono adottate prescrizioni che vietano, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute) possano costituire una prescrizione utile ad esonerare il debitore che non esegua la prestazione.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La disposizione detta i criteri del riparto dell'onere della prova, laddove pone a carico del debitore la "prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": l'esonero da responsabilità per il debitore si ha se lo stesso riesca a dimostrare l'impossibilità della prestazione (impossibilità da valutarsi in senso oggettivo, anche alla luce del principio di buona fede e dell'inesigibilità della prestazione) e il derivare di tale impossibilità da causa a lui non imputabile.
La prestazione ben può essere impossibile da eseguirsi se l'impossibilità deriva da fatto del terzo e/o da provvedimento dell'autorità (factum principis) che – intervenuto in un momento successivo all'atto dell'assunzione della obbligazione – determina l'oggettiva impossibilità di portare a termine il programma obbligatorio secondo le linee concordate con il creditore e rende, di fatto, inesigibile la prestazione.
Con l'avvento del Coronavirus, ci si chiede se le misure di contenimento contemplate dai vari decreti ministeriali possano costituire una prescrizione utile ad esonerare il debitore che non esegua la prestazione.
Il decreto Cura Italia, all'articolo 91, introduce il comma 6 bis all'art 3 del dl 6/2020, disponendo che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 e 1223 cc".
Ne deriva che il rispetto delle misure di contenimento che limitano le possibilità di movimento delle persone al fine di evitare il diffondersi del COVID-19 può essere valutata dal giudice al fine di esonerare il debitore dall'adempimento della prestazione.
Non si prevede, tuttavia, una generalizzata legittimazione ad ogni tipo di inadempimento del debitore, in quanto, in conformità alle regole generali, affinché il debitore inadempiente sia ritenuto esente da responsabilità, occorre accertare che il rispetto della misura di contenimento abbia effettivamente determinato una situazione di impossibilità della prestazione, per il debitore non superabile con la ordinaria diligenza.
Il debitore, per andare esente da colpa, dovrà dimostrare di essere il diretto destinatario di una misura di contenimento: sarà così impossibile eseguire una prestazione – infungibile o che non possa essere in alcun modo essere delegata a terzi, per espressa volontà del creditore, o che richieda uno spostamento – per quel debitore che nel momento dell'adempimento si trovi in quarantena o in sorveglianza speciale e che, pertanto, deve attenersi scrupolosamente alle misure di contenimento imposte da precise disposizioni normative; sarà di contro esigibile la prestazione – fungibile, facilmente delegabile a terzi e che può essere adempiuta anche da remoto – per quel debitore, in perfetto stato di salute, che decida consapevolmente di rimanere a casa per evitare il contagio.
Assolto al proprio onere probatorio, il giudice dovrà – sulla scorta delle allegazioni del debitore - prendere espressamente in considerazione la misura di contenimento, con conseguente obbligo di indicare espressamente nella motivazione il rilievo che tale circostanza ha avuto nella decisione.
Nel valutare i caratteri dell'impossibilità della prestazione, dovrà aversi riguardo del principio di buona fede e dell'inesigibilità della prestazione: ogniqualvolta l'adempimento astrattamente programmato come idoneo si riveli in concreto inidoneo per l'emersione di circostanze impreviste ed eccessivamente onerose per il debitore, sicché il comportamento adeguato a neutralizzare il fattore non previsto rappresenti uno sforzo eccessivo per il debitore in relazione alla portata del rapporto, si ritiene che lo stesso non sia esigibile in base a buona fede e, dunque, la sua mancata esecuzione (cioè, in definitiva, l'inadempimento) non è imputabile.
In conclusione, l'attuale emergenza sanitaria ben può dar luogo a situazioni che, per quanto non rendano assolutamente impossibile l'adempimento di un'obbligazione, possono far apparire una pretesa di adempimento contraria al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e alla regola della buona fede oggettiva, così giustificando il comportamento del debitore che non adempia alla prestazione