Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 08 Gennaio 2020
Categoria: Famiglia e Conflitti

Emarginazione del padre? L’ex moglie deve risarcire i danni

 Con il decreto n. 549/2019, il Tribunale di Cosenza – chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale – ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni: il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patiti sia dal padre per il distacco fisico ed emotivo dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio dalla domanda avanzata da un uomoseparato dalla moglie e padre di un bambino affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre – volta ad ottenere il risarcimento in favore proprio e del minore dei danni patiti per la cosiddetta sindrome da alienazione parentale.

In particolare l'esponente deduceva che, eludendo quanto concordato all'esito del giudizio di separazione, la donna aveva ostacolato in tutti i modi gli incontri e le visite tra padre e figlio motivando tale decisione per il rifiuto opposto dal piccolo nei confronti del padre, per il disagio che il bambino manifestava al rientro dagli incontri con lo stesso e per il sospetto che in tali occasioni il figlio fosse vittima di abusi di natura sessuale e di maltrattamenti.

 I sospetti di abusi e maltrattamenti si erano rivelati privi di fondamento all' esito alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica in tre distinti procedimenti, nel corso dei quali era stata anzi confermata l'assoluta normalità dei rapporti tra il padre e il figlio.

Inoltre, dalla consulenza tecnica psico-diagnostica eseguita nel corso di un procedimento penale era emerso che il bambino non era capace di distinguere la fantasia dalla realtà e che aveva nel tempo subito "plurime suggestioni" ad opera della madre, la quale negli anni aveva provveduto a screditare il padre agli occhi del figlio, tracciato come uomo cattivo e violento.

Proprio a causa di siffatto comportamento, il piccolo negli ultimi periodi aveva mostrato ostilità e disprezzo per il padre, ripetutamente definito "cattivo e cattivissimo", mentre per la madre manifestava esclusivamente sentimenti positivi.

Nell'esaminare i presupposti della domanda di risarcimento danni avanzata, il Tribunale ha ricordato che, qualora un genitore, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l'allontanamento morale e materiale di quest'ultimo, attribuendolo a condotte dell'altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia. 

 A tal fine, oltre all'ascolto del minore, ben ci si può avvalere di presunzioni, desumendo – ad esempio – elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, tenendo conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l'altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest'ultimo.

Con specifico riferimento al caso di specie, esclusa l'ipotesi di condotte di abuso e/o maltrattamento ad opera del padre, il Tribunale ha ritenuto che l'allontanamento del bambino dall'uomo fosse ascrivibile alla madre che, oltre ad aver manipolato e consapevolmente condizionato il figlio, era del tutto incapace di gestire il rifiuto dello stesso verso la figura paterna; inoltre, la scarsa fiducia e l'atteggiamento accusatorio che la donna da sempre aveva mostrato in confronto del coniuge, anche dinnanzi al figlio, precludevano l'instaurazione di un rapporto "sano" tra il minore ed il padre.
Alla luce di tanto, il Tribunale ha accolto la richiesta risarcitoria, essendo palese che la donna aveva gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto del padre di svolgere il proprio ruolo genitoriale.

In conclusione, il Tribunale condanna la madre al risarcimento dei danni in favore del padre e del figlio, quantificandoli in Euro 5.000,00 per ciascuno, ammonendola altresì dall'astenersi dal tenere condotte ostative allo svolgimento degli incontri padre-figlio.

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